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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 novembre 1981, n. 42

CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE ALBERGHIERE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 149 del 4 dicembre 1981

INDICE

Art. 1 - Attività ricettiva
Art. 2 - Aziende alberghiere
Art. 3 - Classificazione alberghiera
Art. 4 - Assegnazione della classifica
Art. 5 - Dipendenze
Art. 6 - Revisione di classifica
Art. 7 - Delega ed esercizio delle funzioni amministrative di classificazione alberghiera
Art. 8 - Rapporti concernenti la delega
Art. 9 - Rapporti finanziari
Art. 10 - Articolazione della classifica
Art. 11 - Denominazione di azienda alberghiera
Art. 12 - Sanzioni amministrative
Art. 13 - Rapporto di accertata violazione e devoluzione dei proventi
Art. 14 - Disposizioni transitorie e finali
Art. 15 - Copertura finanziaria
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Attività ricettiva
E' attività ricettiva l'attività diretta alla produzione di servizi per la ospitalità.
La presente legge regionale definisce l'attività ricettiva alberghiera e ne classifica le aziende, nell'interesse pubblico ed ai fini di una corretta informazione, in base ai requisiti indicati nell'allegato.
Art. 2
Aziende alberghiere
Le aziende alberghiere sono esercizi pubblici a gestione unitaria che forniscono alloggio e possono disporre di ristorante, bar ed altri servizi accessori.
Sono considerati aziende alberghiere e vengono assoggettati alla relativa disciplina gli " alberghi " propriamente detti e gli " alberghi residenziali "
Sono " alberghi " le aziende aventi caratteristiche di cui al primo comma del presente articolo che, ubicate in uno o più stabili, o parte di stabili, possiedono i requisiti indicati nella tabella A) dell'allegato.
Possono assumere la denominazione di " motel " gli alberghi particolarmente attrezzati per l'alloggiamento e l'assistenza delle autovetture e/ o delle imbarcazioni. I " motel ", qualunque sia il numero di stelle assegnato, dovranno assicurare uno standard minimo di servizio di autorimessa con box o parcheggio per tanti posti macchina e/ o imbarcazione quante sono le camere degli ospiti maggiorate del 10%, nonchè servizi di primo intervento, di assistenza meccanica per turisti motorizzati (per via terra e per via mare), rifornimento di carburante, ristorante o tavola calda e fredda, bar.
Possono assumere la denominazione di " villaggio - albergo " le aziende che, dotate dei requisiti propri degli alberghi, sono caratterizzate dalla centralizzazione dei servizi in funzione di più stabili facenti parte di uno stesso complesso ed inseriti in area attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela.
Sono " alberghi residenziali " le aziende alberghiere che offrono alloggio, per periodi non inferiori a giorni dieci per le zone turistiche ad attività stagionali e quindici per le restanti zone, in appartamenti costituiti da uno o più locali e forniti di servizio autonomo di cucina e che posseggono i requisiti di cui alla tabella B) dell'allegato.
Art. 3
Classificazione alberghiera
Le aziende alberghiere sono classificate in base ai requisiti posseduti e vengono contrassegnate con cinque stelle, quattro stelle, tre stelle, una stella.
L'attribuzione della classifica è obbligatoria ed è condizione indispensabile per il rilascio della licenza di esercizio, la quale deve contenere le indicazioni relative alla denominazione, alla classifica assegnata, al numero delle camere e dei letti, al periodo di apertura (stagionale o annuale) ed all'ubicazione.
E' fatto obbligo di esporre in modo ben visibile, all'esterno ed all'interno di ciascuna azienda alberghiera, il segno distintivo corrispondente al numero di stelle assegnate.
La classificazione ha validità per un quinquennio con decorrenza 1 gennaio.
Per le nuove aziende alberghiere, attivate durante il quinquennio, e per le aziende riclassificate ai sensi dell' articolo 6, la classificazione ha validità per la frazione residua del quinquennio in corso.
Le operazioni di classifica alberghiera devono essere espletate nel semestre precedente l'anno di inizio del quinquennio di validità della classificazione stessa.
Non si procede a revisione di classifica nell'ultimo anno del quinquennio.
Art. 4
Assegnazione della classifica
Per le aziende alberghiere in attività la classifica viene assegnata sulla base dello stato di fatto dell'immobile e degli elementi denunciati.
Per le nuove aziende alberghiere la classifica viene assegnata in via provvisoria sulla base del progetto edilizio autorizzato e degli elementi denunciati, ed assegnata in via definitiva entro novanta giorni dall'inizio dell'attività dell'esercizio a seguito di accertamento da parte del Comune.
Art. 5
Dipendenze
Le dipendenze devono essere ubicate nelle immediate vicinanze della casa madre e vengono classificate sulla base dei requisiti posseduti.
Art. 6
Revisione di classifica
Qualora durante il quinquennio intervengano notevoli mutamenti nelle condizioni che hanno dato luogo alla classificazione dell'azienda alberghiera o qualora non sussistano più i requisiti necessari per il mantenimento dell'azienda stessa al livello di classificazione cui è stata assegnata, si provvede, d' ufficio o a domanda, alla revisione di classifica dell'azienda alberghiera, in corrispondenza alle mutate condizioni ed ai requisiti effettivamente posseduti.
In presenza di sopravvenute carenze dei requisiti per il mantenimento del livello di classifica assegnato, il titolare della licenza d' esercizio è tenuto a farne denuncia al Comune, nel cui territorio è sita l'azienda alberghiera per l'adozione del provvedimento di revisione di classifica.
Art. 7
Delega ed esercizio delle funzioni amministrative di classificazione alberghiera
Le funzioni amministrative di classificazione alberghiera, attribuite agli enti provinciali per il turismo dal RDL 18 gennaio 1937, n. 975, e successive modificazioni, sono delegate, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione Sito esterno e dell'articolo 57, primo comma dello Statuto regionale, ai Comuni, con effetto dal 1 maggio 1982.
I Consigli comunali determinano l'organo comunale competente all'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente nonchè delle funzioni di cui agli artt. 11 e 12 della presente legge regionale; determinano, inoltre, le modalità di consultazione delle associazioni di categoria.
I titolari della licenza di esercizio alberghiero devono, entro il mese di aprile dell'anno precedente il quinquennio di classificazione, inoltrare al Comune, nel cui territorio è sita l'azienda stessa, una denuncia contenente tutti gli elementi relativi alle pestazioni di servizi, alle dotazioni, agli impianti ed attrezzature nonchè all' ubicazione ed aspetto, necessari per la classificazione.
Stessa denuncia deve essere presentata in caso di nuova apertura, durante il quinquennio, di azienda alberghiera.
I provvedimenti di classificazione alberghiera vengono adottati dall'organo comunale competente entro novanta giorni dalla presentazione della denuncia dei requisiti dell'azienda. In sede di riclassificazione quinquennale e di prima applicazione della presente legge, il Comune provvede entro il termine di centocinquanta giorni.
Entro lo stesso termine il Comune può richiedere agli interessati ulteriori elementi conoscitivi e valutativi ed eventualmente accertare d' ufficio i dati indispensabili per l'attribuzione di classifica.
I provvedimenti adottati dal Comune in materia di classificazione alberghiera devono essere affissi, entro cinque giorni dalla data di adozione, all'albo pretorio del Comune stesso per il periodo di quindici giorni.
Contro il provvedimento di classifica, di rinnovo di classifica o di riclassifica quinquennale è ammesso ricorso in opposizione, entro il perentorio termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, all'organo designato dal Consiglio comunale a sensi del 2 comma del presente articolo, il quale decide nei successivi trenta gioni.
Entro il 30 novembre dell'anno precedente il quinquennio di riclassifica quinquennale il Comune trasmette al Presidente della Giunta regionale, per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, l'elenco delle aziende alberghiere riclassificate operanti nel territorio di pertinenza, con tutte le indicazioni prescritte dal 2 comma dell'articolo 3 e con la indicazione della titolarità della licenza di esercizio.
Nel caso di nuovo esercizio alberghiero o di revisione della classifica durante il quinquennio, il Comune trasmette al Presidente della Giunta regionale copia del provvedimento definitivo per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione nei trenta giorni successivi al termine previsto per la presentazione dell'eventuale ricorso.
Entro un mese dall'intervenuta variazione della titolarità della licenza d' esercizio ovvero di alcune delle indicazioni contenute nella licenza stessa, di cui al secondo comma dell'articolo 3, o dalla intervenuta cessazione dell'attività di azienda alberghiera, il Comune ne dà comunicazione al Presidente della Giunta regionale, per i conseguenti aggiornamenti nella pubblicazione dell'elenco.
Art. 8
Rapporti concernenti la delega
In caso di inerzia dell'ente delegato, la Giunta regionale invita il Comune a provvedere entro congruo termine; decorso inutilmente il quale, al compimento del singolo atto provvede direttamente la Giunta stessa.
La revoca delle funzioni delegate ai Comuni è attuata con legge regionale; la revoca nei confronti di un singolo Comune è ammessa, sempre con legge regionale, nei soli casi di persistente inerzia o grave violazione delle norme della presente legge e delle direttive regionali a carattere vincolante, previa contestazione all'ente delegato.
I Comuni, nell'adozione degli atti conseguenti al conferimento della delega, devono fare espressa menzione della delega stessa di cui sono destinatari.
Nel corso del rapporto di delega, il Consiglio regionale e la Giunta regionale possono emanare direttive riguardanti le funzioni delegate.
Le direttive della Giunta regionale possono contenere indicazioni vincolanti per i delegati nei soli casi in cui siano conformi al parere espresso dalla Commissione consiliare competente.
Gli atti di direttiva vincolante vengono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 9
Rapporti finanziari
La Regione Emilia - Romagna provvede ad erogare somme a compenso dell'esercizio delle deleghe di funzioni solo negli anni in cui ricade l'obbligo della riclassificazione generale quinquennale degli esercizi alberghieri, in proporzione diretta al numero degli esercizi censiti.
Per l'esercizio finanziario 1982 è autorizzata una spesa di L.100.000.000. La legge di bilancio stabilirà l'ammontare della spesa in coincidenza con le scadenze future dell'adempimento.
Art. 10
Articolazione della classifica
La classificazione delle aziende alberghiere è effettuata con l'attribuzione di 1 - 2 - 3 - 4 - 5 stelle, sulla base del punteggio ricavato dalla somma dei coefficienti numerici corrispondenti ai singoli requisiti posseduti.
Agli alberghi residenziali non può essere attribuita classificazione con contrassegno inferiore a tre stelle.
Art. 11
Denominazione di azienda alberghiera
La denominazione per ciascuna azienda alberghiera è attribuita previa approvazione del Comune.
La denominazione di una azienda alberghiera non può essere assunta da altre aventi sede nello stesso territorio comunale nè, in caso di azienda cessata, senza formale autorizzazione del titolare dell'azienda cessata, fatta salva l'applicazione delle norme del codice civile vigente in materia.
Art. 12
Sanzioni amministrative
E' assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L.300.000 a L.1.000.000:
- il titolare di azienda alberghiera, il quale attribuisca al proprio esercizio con scritti, stampati ovvero pubblicamente con qualsiasi altro mezzo, una attrezzatura non conforme a quella esistente, una classifica o una denominazione diversa da quella approvata;
- il titolare di azienda alberghiera, il quale ometta di inoltrare denuncia ai sensi dell'ultimo comma dell' articolo 6;
- il titolare di azienda alberghiera, il quale si rifiuti di fornire al Comune le informazioni richiestegli ai fini della classificazione o di consentire gli accertamenti disposti dal Comune stesso al medesimo fine, ovvero denunci elementi non corrispondenti al vero.
E' assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di L.100.000 il titolare di azienda il quale non provveda nei termini previsti dalla presente legge regionale ad effettuare al Comune la denuncia del proprio esercizio, corredata degli elementi prescritti.
In tutti i casi di recidiva è disposta la chiusura dell'esercizio per un periodo non superiore a trenta giorni.
E' altresì, disposta la chiusura dell'esercizio alberghiero qualora il suo titolare non sia in possesso della prescritta licenza d' esercizio.
Qualora il titolare dell'azienda non provveda alla denuncia degli elementi necessari alla classifica quinquennale entro il termine di cui al 3 comma dell'articolo 7, il Comune, oltre alle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo, provvede alla sospensione della licenza di esercizio assegnando un nuovo termine per la presentazione della denuncia; trascorso inutilmente il quale, provvede alla revoca della licenza stessa.
Chiunque attribuisca ad un immobile e ne pubblicizzi in qualsiasi forma la qualificazione di azienda alberghiera, in violazione delle norme della presente legge, è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di L.1.000.000.
Art. 13
Rapporto di accertata violazione e devoluzione dei proventi
Ogni rapporto di accertata violazione delle norme della presente legge regionale è presentato al Comune, a cui sono devoluti i proventi delle sanzioni previste dall' articolo 12.
Art. 14
Disposizioni transitorie e finali
La nuova classifica delle aziende alberghiere è operante dal 1 gennaio 1983. Fino al 30 aprile 1982 si applicano le norme del RDL 18 gennaio 1937 n. 975 e successive modificazioni ed integrazioni.
Alle aziende alberghiere alle quali vengono concesse le licenze nel periodo dal 1 maggio 1982 al 31 dicembre 1982, i Comuni attribuiscono la classifica a sensi del citato RDL 18 gennaio 1937, n. 975, da valere fino al 31 dicembre 1982, e la classifica a sensi della presente legge da valere dall'1 gennaio 1983.
In sede di prima applicazione della presente legge le aziende alberghiere che difettano di alcuno dei requisiti obbligati per ottenere la classifica al livello secondo le comparazioni sottoindicate, possono, a richiesta, ottenere la classifica in base a dette comparazioni, a condizioni che i requisiti in possesso totalizzino il punteggio minimo previsto per i singoli livelli dell'allegato quadro di classificazione e che si dotino dei requisiti obbligati mancanti entro il 31 dicembre 1984.
Albergo di lusso = Albergo a 5 stelle
Albergo di I categoria = Albergo a 4 stelle
Albergo di II categoria e pensione di I categoria = Albergo a 3 stelle
Albergo di III categoria e pensione di II categoria = Albergo a 2 stelle
Albergo di IV categoria e pensione di III e locande = Albergo a 1 stella
Trascorso inutilmente detto termine, il Comune provvede alla revisione della classifica per le aziende alberghiere classificate da 5 a 2 stelle e alla revoca della classifica, con conseguente revoca della licenza, per le aziende classificate a 1 stella.
Art. 15
Copertura finanziaria
Agli oneri derivanti dall'applicazione di quanto disposto dal precedente articolo e ammontanti a L.100.000.000 per l'esercizio finanziario 1982, la Regione provvede mediante l'istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio stesso, che verrà dotato dello stanziamento necessario mediante lo storno di pari importo dal capitolo 85100 " Fondo per le spese obbligatorie ", in sede di approvazione della legge di bilancio per l'esercizio 1982.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 30 novembre 1981

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