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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 07 dicembre 1981, n. 44

DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER LA NOMINA DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 153 del 10 dicembre 1981

Art. 2
L'anzianità di servizio, di cui al primo comma, e i termini, rispettivamente, di dieci e di venti giorni, di cui al secondo e al terzo comma dell'art. 1 della legge regionale 12 febbraio 1980, n. 9, sono riferiti alla data di entrata in vigore della presente legge.
Per la nomina dei responsabili di servizio eventualmente istituiti dopo l'entrata in vigore della presente legge, i suddetti termini di cui al secondo e al terzo comma dell'art. 1 della legge regionale 12 febbraio 1980, n. 9, decorrono dalla data di pubblicazione delle leggi istitutive dei servizi medesimi nel Bollettino Ufficiale.

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