LEGGE REGIONALE 07 dicembre 1981, n. 44
DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER LA NOMINA DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 153 del 10 dicembre 1981
Art. 3
Gli incarichi transitoriamente conferiti ai sensi della presente legge durano fino a quanto i responsabili di servizio saranno nominati in via ordinaria, ai sensi dell' art. 37 della legge regionale 23 aprile 1979, n. 12, e non possono avere durata superiore ad un anno. Decorso tale periodo, gli incarichi sono revocati di diritto, ancorchè non si fosse ancora provveduto ad effettuare la nomina in via ordinaria.