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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 07 dicembre 1981, n. 44

DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER LA NOMINA DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 153 del 10 dicembre 1981

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Le disposizioni dell'art. 1, commi primo, secondo, terzo e quarto, della legge regionale 12 febbraio 1980, n. 9, sono richiamate in vigore e hanno efficacia nei limiti di cui al successivo art. 3.
Art. 2
L'anzianità di servizio, di cui al primo comma, e i termini, rispettivamente, di dieci e di venti giorni, di cui al secondo e al terzo comma dell'art. 1 della legge regionale 12 febbraio 1980, n. 9, sono riferiti alla data di entrata in vigore della presente legge.
Per la nomina dei responsabili di servizio eventualmente istituiti dopo l'entrata in vigore della presente legge, i suddetti termini di cui al secondo e al terzo comma dell'art. 1 della legge regionale 12 febbraio 1980, n. 9, decorrono dalla data di pubblicazione delle leggi istitutive dei servizi medesimi nel Bollettino Ufficiale.
Art. 3
Gli incarichi transitoriamente conferiti ai sensi della presente legge durano fino a quanto i responsabili di servizio saranno nominati in via ordinaria, ai sensi dell' art. 37 della legge regionale 23 aprile 1979, n. 12, e non possono avere durata superiore ad un anno. Decorso tale periodo, gli incarichi sono revocati di diritto, ancorchè non si fosse ancora provveduto ad effettuare la nomina in via ordinaria.
Art. 4
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 44, ultimo comma, dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna Bologna, 7 dicembre 1981

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