LEGGE REGIONALE 07 dicembre 1981, n. 45
PROROGA DELL'EFFICACIA DELLA CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA 1980-' 81 PER L'ANNO 1982
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 153 del 10 dicembre 1981
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
In attesa di una nuova disciplina in materia di classificazione alberghiera, nella Regione Emilia - Romagna la classificazione degli alberghi e delle pensioni in vigore nel biennio 1980/ 1981 ai sensi del decreto - legge 18 gennaio 1937, n. 975 , convertito, con modificazioni, in legge 30 dicembre 1937, n. 2651 , e successive modificazioni, ha efficacia, a tutti gli effetti, anche per l'anno 1982.
Art. 2
Fermo restando quanto disposto al precedente articolo, può procedersi al cambiamento della classifica nelle ipotesi previste dagli articoli 2 e 9 del decreto - legge 18 gennaio 1937, n. 975 .
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 7 dicembre 1981