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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Allegato08/02/2022

Data di pubblicazione della legge modificante : 16/12/1981

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1981, n. 46

REVISIONE DI NORME DELLA LEGGE REGIONALE 11 OTTOBRE 1972, N. 8, E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 156 del 16 dicembre 1981

Art. 3
Indennità a giornata di presenza
L'indennità a giornata di presenza per le riunioni del Consiglio regionale, della Giunta regionale, dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, della conferenza dei capigruppo e delle Commissioni consiliari istituite a norma degli articoli 20 e 22 dello Statuto, nonchè per le riunioni dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio integrato a norma di legge o di regolamento con altri Consiglieri regionali, è fissata con riferimento all'indennità giornaliera di trasferta di cui all'art. 1, secondo comma, della legge regionale 14 febbraio 1979, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni, nella misura di due terzi dell'indennità giornaliera di trasferta, da corrispondersi non più di una volta al giorno.
Sull'importo determinato a norma del primo comma, e sulle successive rideterminazioni, conseguenti all'applicazione del disposto dell'articolo 3, primo comma, della legge regionale 14 febbraio 1979, n. 2, va operato l'arrotondamento per eccesso a 100 lire.
Per i Consiglieri che non risiedono nel territorio del Comune di Bologna, l'indennità di cui al primo comma è maggiorata di un importo pari ad un sesto del prezzo di un litro di " benzina super" vigente nel tempo, per ogni chilometro percorso dal Consigliere per recarsi alla seduta e rientrare nel luogo di residenza. Quando la distanza del luogo di residenza sia superiore a 120 km., l'importo è corrisposto con riferimento ad un percorso di 240 km. Quale distanza chilometrica, si assume quella data dal più breve fra i percorsi su strade statali e provinciali che collegano il capoluogo del Comune di residenza del Consigliere a Bologna.
L'importo di cui al terzo comma, è arrotondato per eccesso a lira intera, ed in caso di variazione del prezzo della " benzina super" la conseguente rideterminazione ha effetto a decorrere dal mese successivo a quello durante il quale la variazione stessa è avvenuta.

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