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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1981, n. 46

REVISIONE DI NORME DELLA LEGGE REGIONALE 11 OTTOBRE 1972, N. 8, E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 156 del 16 dicembre 1981

INDICE

Art. 1 - Assegni integrativi
Art. 2 - Indennità di presenza
Art. 3 - Indennità a giornata di presenza
Art. 4 - Quota forfettaria mensile
Art. 5 - Documentazione delle spese di vitto e alloggio
Art. 6 - Decorrenza
Art. 7 - Autorizzazione di spesa
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Assegni integrativi
Gli assegni integrativi di cui all'art. 3 della legge 11 ottobre 1972, n. 8 Sito esterno, sono stabiliti nelle seguenti misure mensili:
a) al Presidente della Giunta e al Presidente del Consiglio regionale: L.730.000;
b) ai componenti della Giunta regionale e ai Vice - presidenti del Consiglio: L.456.000;
c) ai segretari dell'Ufficio di Presidenza e ai Presidenti delle commissioni permanenti: L.360.000.
Art. 2
Indennità di presenza
L'indennità a giornata di presenza è stabilita in una parte corrisposta a giornata di presenza, fissata tenendo conto della distanza della residenza dal capoluogo sede della Regione, ed in una quota forfettaria mensile, secondo quanto dispongono i successivi artt. 3 e 4.
Art. 3
Indennità a giornata di presenza
L'indennità a giornata di presenza per le riunioni del Consiglio regionale, della Giunta regionale, dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, della conferenza dei capigruppo e delle Commissioni consiliari istituite a norma degli articoli 20 e 22 dello Statuto, nonchè per le riunioni dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio integrato a norma di legge o di regolamento con altri Consiglieri regionali, è fissata con riferimento all'indennità giornaliera di trasferta di cui all'art. 1, secondo comma, della legge regionale 14 febbraio 1979, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni, nella misura di due terzi dell'indennità giornaliera di trasferta, da corrispondersi non più di una volta al giorno.
Sull'importo determinato a norma del primo comma, e sulle successive rideterminazioni, conseguenti all'applicazione del disposto dell'articolo 3, primo comma, della legge regionale 14 febbraio 1979, n. 2, va operato l'arrotondamento per eccesso a 100 lire.
Per i Consiglieri che non risiedono nel territorio del Comune di Bologna, l'indennità di cui al primo comma è maggiorata di un importo pari ad un sesto del prezzo di un litro di " benzina super" vigente nel tempo, per ogni chilometro percorso dal Consigliere per recarsi alla seduta e rientrare nel luogo di residenza. Quando la distanza del luogo di residenza sia superiore a 120 km., l'importo è corrisposto con riferimento ad un percorso di 240 km. Quale distanza chilometrica, si assume quella data dal più breve fra i percorsi su strade statali e provinciali che collegano il capoluogo del Comune di residenza del Consigliere a Bologna.
L'importo di cui al terzo comma, è arrotondato per eccesso a lira intera, ed in caso di variazione del prezzo della " benzina super" la conseguente rideterminazione ha effetto a decorrere dal mese successivo a quello durante il quale la variazione stessa è avvenuta.
Art. 4
Quota forfettaria mensile
La quota forfettaria dell'indennità di presenza è stabilita in una somma mensile di L.180.000 per dodici mensilità annuali, salvo quanto dispone il successivo secondo comma.
Il Consigliere che nel corso di un mese abbia maturato il diritto a meno di cinque indennità a giornata di presenza, non ha diritto, per lo stesso mese, alla quota forfettaria mensile.
Art. 5
Documentazione delle spese di vitto e alloggio
L'articolo 2, primo comma, della legge regionale 14 febbraio 1979, n. 2, è così sostituito:
" Al Consigliere in missione è data facoltà di chiedere il rimborso delle spese di vitto nonchè di alloggio, in esercizi non di lusso, dietro presentazione di regolare fattura, o di regolare ricevuta fiscale integrata con il nominativo dello stesso Consigliere."
Art. 6
Decorrenza
Le nuove misure degli assegni integrativi, dell'indennità a giornata di presenza e della quota forfettaria mensile previste dalla presente legge si applicano a decorrere dall'1 gennaio 1982.
Art. 7
Autorizzazione di spesa
Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge ed ammontanti a complessive L.174.000.000 per l'esercizio finanziario 1982 e di cui L.74.000.000 per dare applicazione a quanto disposto all' art. 1 e L.100.000.000 per dare applicazione a quanto disposto dagli artt. 3 e 4 della presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte mediante gli stanziamenti di cui ai capp. 00100 " Spese per le indennità di carica e di missione spettanti ai componenti del Consiglio regionale", cap. 00550 " Assegni integrativi al Presidente ed ai membri della Giunta regionale" e cap. 00600 " Indennità di presenza al Presidente e ai membri della Giunta regionale" che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge di Bilancio per l'esercizio finanziario 1982.
Per gli anni successivi al 1982, sarà la legge di Bilancio a stabilire l'ammontare della somma da stanziare, tenuto conto delle esigenze connesse al naturale aumento delle spese, ai sensi dell'art. 11 della lr 6 luglio 1977, n. 31.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 14 dicembre 1981

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