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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1981, n. 48

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 13 MAGGIO 1977 N. 19 E 9 MAGGIO 1980, N. 33, CONCERNENTI L'ENTE REGIONALE DI SVILUPPO AGRICOLO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 162 del 28 dicembre 1981

Art. 5
Approvazione delle delibere
L'art. 19 della legge regionale 13 maggio 1977, n. 19, è così sostituito:
"Sono sottoposte all'approvazione del Consiglio regionale le deliberazioni del Consiglio d' amministrazione indicate alle lettere a), b), c), d), e) del precedente art. 12. Le altre deliberazioni non comprese nel 1 comma, nonchè quelle assunte dal Comitato esecutivo, ad eccezione di quelle indicate nel comma successivo, devono essere trasmesse entro cinque giorni dalla loro data alla Giunta regionale e diventano esecutive se la Giunta non ne pronuncia l'annullamento nel termine di venti giorni dal ricevimento, ovvero non chiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Sono immediatamente esecutive le delibere concernenti gli atti di ordinaria amministrazione di valore non superiore a lire quindici milioni, che devono comunque essere trasmesse entro cinque giorni dalla loro data alla Giunta regionale, per conoscenza ".

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