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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1981, n. 48

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 13 MAGGIO 1977 N. 19 E 9 MAGGIO 1980, N. 33, CONCERNENTI L'ENTE REGIONALE DI SVILUPPO AGRICOLO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 162 del 28 dicembre 1981

Art. 6
I punti 2, 8 e 9 dell'art. 2 della legge regionale 13 maggio 1977, n. 19, sono così sostituiti:
"2) di prestare assistenza finanziaria e garanzia fidejussoria a cooperative agricole, a consorzi di II grado tra le stesse costituiti, ad organizzazioni di produttori, nonchè a imprendotori agricoli per iniziative che rientrino negli obiettivi stabili dai piani di settore per l'agricoltura approvati dal Consiglio regionale;"
"8) i svolgere, nell'ambito dei programmi regionali, compiti di sperimentazione tecnico - produttiva con particolare riferimento al settore delle innovazioni tecnologiche e della loro applicazione a livello produttivo; "
"9) di svolgere ogni altra funzione od attività che, nel quadro dei compiti e delle finalità dell'ente, sia assegnata con successivi provvedimenti di legge o amministrativi dalla Regione. "

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