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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1981, n. 48

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 13 MAGGIO 1977 N. 19 E 9 MAGGIO 1980, N. 33, CONCERNENTI L'ENTE REGIONALE DI SVILUPPO AGRICOLO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 162 del 28 dicembre 1981

INDICE

Art. 1 - Elezione dei Vice Presidenti
Art. 2 - Composizione del Comitato Esecutivo
Art. 3 - Compiti dei Vice Presidenti
Art. 4 - Segreteria dei Vice Presidenti
Art. 5 - Approvazione delle delibere
Art. 6 - Modifiche all'art. 2 della legge regionale 13 maggio 1977, n. 19
Art. 7 - Modifica all'art. 11 della Legge regionale 13 maggio 1977, n. 19
Art. 8 - Vigilanza
Art. 9 - Disposizioni transitorie
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Elezione dei Vice Presidenti
L'art. 12, 1 comma lettera g), della legge regionale 13 maggio 1977, n. 19, è così sostituito:
"g) alla nomina, nella prima riunione, tra i suoi componenti, dei due Vice Presidenti; per tale nomina ciascun componente del Consiglio di amministrazione vota un solo nome e risultano nominati i due Consiglieri che hanno riportato il maggior numero di voti; in caso di parità di voti, risulta eletto il più anziano di età ".
Art. 2
Composizione del Comitato Esecutivo
L'art. 14, 1 comma, della legge regionale 13 maggio 1977, n. 19, è così sostituito:
"Il Comitato esecutivo è costituito dal Presidente, dai due Vice Presidenti e da sei membri eletti in seno al Consiglio di amministrazione, di cui tre scelti fra i membri di nomina del Consiglio regionale ".
Art. 3
Compiti dei Vice Presidenti
L'art. 16, 4 comma, della legge regionale 13 maggio 1977, n. 19, è così sostituito:
"In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate da uno dei due Vice Presidenti specificatamente indicato a tal fine dal Comitato esecutivo ".
Art. 4
Segreteria dei Vice Presidenti
Ferma restando ogni altra disposizione di cui all'art. 9 della legge regionale 9 maggio 1980, n. 33, per ciascun Vice Presidente è istituita una segreteria, composta da un' unità di personale.
Gli incarichi di componenti le segreterie vengono conferiti, con atto deliberativo del Comitato esecutivo, tra il personale dell'Ente.
Art. 5
Approvazione delle delibere
L'art. 19 della legge regionale 13 maggio 1977, n. 19, è così sostituito:
"Sono sottoposte all'approvazione del Consiglio regionale le deliberazioni del Consiglio d' amministrazione indicate alle lettere a), b), c), d), e) del precedente art. 12. Le altre deliberazioni non comprese nel 1 comma, nonchè quelle assunte dal Comitato esecutivo, ad eccezione di quelle indicate nel comma successivo, devono essere trasmesse entro cinque giorni dalla loro data alla Giunta regionale e diventano esecutive se la Giunta non ne pronuncia l'annullamento nel termine di venti giorni dal ricevimento, ovvero non chiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Sono immediatamente esecutive le delibere concernenti gli atti di ordinaria amministrazione di valore non superiore a lire quindici milioni, che devono comunque essere trasmesse entro cinque giorni dalla loro data alla Giunta regionale, per conoscenza ".
Art. 6
I punti 2, 8 e 9 dell'art. 2 della legge regionale 13 maggio 1977, n. 19, sono così sostituiti:
"2) di prestare assistenza finanziaria e garanzia fidejussoria a cooperative agricole, a consorzi di II grado tra le stesse costituiti, ad organizzazioni di produttori, nonchè a imprendotori agricoli per iniziative che rientrino negli obiettivi stabili dai piani di settore per l'agricoltura approvati dal Consiglio regionale;"
"8) i svolgere, nell'ambito dei programmi regionali, compiti di sperimentazione tecnico - produttiva con particolare riferimento al settore delle innovazioni tecnologiche e della loro applicazione a livello produttivo; "
"9) di svolgere ogni altra funzione od attività che, nel quadro dei compiti e delle finalità dell'ente, sia assegnata con successivi provvedimenti di legge o amministrativi dalla Regione. "
Art. 7
La lett. b) del 2 comma dell'art. 11 della legge regionale 13 maggio 1977, n. 19, è così sostituita:
"b) dodici membri designati dalle organizzazioni professionali, cooperative e sindacali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, in proporzione all'effettiva rappresentatività regionale di ciascuna di esse; "
Art. 8
Vigilanza
Art. 9
Disposizioni transitorie
In sede di prima applicazione della presente legge, essendo già in carica il Comitato esecutivo ed il Vice Presidente, nominati in conformità alla legge regionale 13 maggio 1977, n. 19, la nomina del secondo Vice Presidente viene effettuata dal Consiglio di amministrazione, tra i componenti del Comitato esecutivo, nella prima seduta successiva all'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 24 dicembre 1981

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