LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1981, n. 50
INTERVENTI FINANZIARI PER LE FERROVIE IN CONCESSIONE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 163 del 28 dicembre 1981
Art. 1
Al fine di concorrere al potenziamento della rete delle ferrovie locali in concessione e favorire l'intermodalità fra sistemi di trasporto, la Regione Emilia - Romagna può concedere ai concessionari o subconcessionari di linee ferroviarie in concessione, svolgentesi nel territorio regionale, contributi in capitale fino al 100% della spesa ritenuta ammissibile per:
a) l'esecuzione dei lavori di costruzione o ripristino, trasformazione o sistemazione di opere ferroviarie o di impianti d' esercizio;
b) l'acquisto di materiale rotabile.
La Regione può contribuire inoltre al finanziamento di studi e progettazioni relativi a sistemi di trasporto su ferro, elaborati da Province, Comuni, loro consorzi o aziende.