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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1981, n. 50

INTERVENTI FINANZIARI PER LE FERROVIE IN CONCESSIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 163 del 28 dicembre 1981

Art. 2
Per conseguire i contributi previsti nel primo comma, lettera a) dell'articolo precedente, i soggetti interessati presentano apposita domanda alla Regione corredata del progetto di massima dei lavori e del parere dell'Amministrazione provinciale, contenente l'indicazione della spesa prevista per l'esecuzione dei lavori medesimi.
Per conseguire i contributi previsti nel primo comma, lettera b) del precedente articolo, i soggetti interessati presentano apposita domanda corredata da relazione contenente l'indicazione del tipo di materiale rotabile e della relativa spesa.
Il programma degli interventi è approvato dalla Giunta regionale su parere della commissione consiliare competente ed è pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna.
Il programma regionale è elaborato secondo criteri di priorità ed organicità degli interventi, tenendo conto in particolare dell'esigenza della più stretta integrazione fra i modi di trasporto.
La formale concessione del contributo è disposta dalla Giunta regionale o dall'Assessore dalla stessa delegato, sulla base:
- nel caso di richiesta del contributo di cui al 1 comma, lettera a) dell'art. 1, del provvedimento di approvazione del progetto esecutivo emesso dal competente organo;
- nel caso di richiesta del contributo di cui al 1 comma, lettera b) del medesimo art. 1, del certificato di ammissibilità del tipo proposto emesso dal competente organo oltrechè dalla esibizione della documentazione attestante l'impegno di acquisto.
All'erogazione del contributo di cui al primo comma, lettera a), del precedente art. 1, provvede la Giunta regionale, o l'Assessore delegato dalla medesima, secondo le modalità di cui all'articolo 22 della legge regionale 24 marzo 1975, n. 18, come modificato dall'articolo 9 della legge regionale 8 marzo 1976 n. 10.
L'erogazione del contributo di cui al primo comma, lettera b), del predetto art. 1 si effettua secondo le seguenti modalità:
a) fino al 50 per cento della spesa dietro produzione della documentazione d' impegno di acquisto, in corrispondenza dell'entità dell'acconto da erogare in sede di prenotazione d' acquisto;
b) l'importo rimanente, all'atto della installazione degli impianti o della messa in esercizio del materiale mobile.

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