LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1981, n. 50
INTERVENTI FINANZIARI PER LE FERROVIE IN CONCESSIONE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 163 del 28 dicembre 1981
Art. 3
La concessione del contributo per studi e progettazioni, previsto dal secondo comma del precedente art. 1, è disposta dalla Giunta regionale.
L'erogazione dei contributi è deliberata dalla Giunta medesima, o dall'assessore dalla stessa delegato, secondo le seguenti modalità:
- 70 per cento ad avvenuta esecutività della deliberazione di cui al precedente comma;
- 30 per cento in sede di omologazione del consuntivo degli oneri complessivamente sostenuti dal soggetto beneficiario, debitamente documentati.