LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1981, n. 50
INTERVENTI FINANZIARI PER LE FERROVIE IN CONCESSIONE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 163 del 28 dicembre 1981
Art. 4
Nel caso in cui la concessione del contributo assentita a norma del 5 comma del precedente art. 2, nonchè dell'art. 3 della presente legge, riguardanti Enti od Aziende pubbliche, la erogazione dei fondi a favore di queste ultime ha luogo, per l'intero ammontare del contributo concesso, nelle forme previste dall'art. 66 della legge regionale 7 luglio 1977, n. 31, attraverso il ricorso alle procedure di cui al regolamento regionale n. 50/ 1978 concernente la gestione dei fondi assegnati ai funzionari delegati.