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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1981, n. 50

INTERVENTI FINANZIARI PER LE FERROVIE IN CONCESSIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 163 del 28 dicembre 1981

Art. 6
Agli oneri previsti dall'attuazione della presente legge e ammontanti complessivamente a L.5.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1982, l'Amministrazione regionale fa fronte con i fondi accantonati nell'ambito del Programma 03 - Trasporti, settore 04 - Trasporti e vie di Comunicazione, Sezione 4a - Servizi del Territorio sul Bilancio pluriennale 1981- 1983 della Regione, in corrispondenza dell'apposita voce " Potenziamento ferrovie in concessione di interesse regionale " e con l'istituzione dei sottonotati capitoli nello stato di previsione della spesa di Bilancio per l'esercizio 1982 che verranno dotati degli stanziamenti necessari mediante riduzione di pari importo dell'accantonamento previsto per l'esercizio 1982 sul fondo globale di cui al Cap. 86500, in sede di approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1982.
Cap. 43700 " Contributi in capitale per l'esecuzione di lavori di costruzione, trasformazione o sistemazione di opere ferroviarie o di infrastrutture d' esercizio e per l'acquisto di materiale rotabile a favore dei concessionari o subconcessionari di linee ferroviarie in concessione " ( cni) (Parte 1a, Sezione 4; Settore 04; Programma 03 - Trasporti; Rubrica 5a Ferrovie in concessione) (classificazione ISTAT: 2 - Spesa di sviluppo; 1 - Funz. propria; 02 - Titolo 2 ; 09 - Classificazione funzionale; 34 - Classificazione economica; 19 - Classificazione per settori di intervento; 30 - Classificazione economica di 2 grado).
Cap. 43650 " Contributi per il finanziamento di studi e progettazioni relativi ad opere ferroviarie a favore di Province, Comuni, loro consorzi o Aziende che li elaborino " ( cni) (Parte 1a; Sezione 4a; Settore 04; Programma 03 - Trasporti pubblici; Rubrica 5a " Ferrovie in concessione ") (Classificazione ISTAT: 2 Spesa di sviluppo; 1 - Funz. propria; 01 - Titolo 1 ; 09 - Classificazione funzionale; 54 - Classificazione economica; 19 - Classificazione per settori di intervento; 20 - Classificazione economica di 2 grado).

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