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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1981, n. 50

INTERVENTI FINANZIARI PER LE FERROVIE IN CONCESSIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 163 del 28 dicembre 1981

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Al fine di concorrere al potenziamento della rete delle ferrovie locali in concessione e favorire l'intermodalità fra sistemi di trasporto, la Regione Emilia - Romagna può concedere ai concessionari o subconcessionari di linee ferroviarie in concessione, svolgentesi nel territorio regionale, contributi in capitale fino al 100% della spesa ritenuta ammissibile per:
a) l'esecuzione dei lavori di costruzione o ripristino, trasformazione o sistemazione di opere ferroviarie o di impianti d' esercizio;
b) l'acquisto di materiale rotabile.
La Regione può contribuire inoltre al finanziamento di studi e progettazioni relativi a sistemi di trasporto su ferro, elaborati da Province, Comuni, loro consorzi o aziende.
Art. 2
Per conseguire i contributi previsti nel primo comma, lettera a) dell'articolo precedente, i soggetti interessati presentano apposita domanda alla Regione corredata del progetto di massima dei lavori e del parere dell'Amministrazione provinciale, contenente l'indicazione della spesa prevista per l'esecuzione dei lavori medesimi.
Per conseguire i contributi previsti nel primo comma, lettera b) del precedente articolo, i soggetti interessati presentano apposita domanda corredata da relazione contenente l'indicazione del tipo di materiale rotabile e della relativa spesa.
Il programma degli interventi è approvato dalla Giunta regionale su parere della commissione consiliare competente ed è pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna.
Il programma regionale è elaborato secondo criteri di priorità ed organicità degli interventi, tenendo conto in particolare dell'esigenza della più stretta integrazione fra i modi di trasporto.
La formale concessione del contributo è disposta dalla Giunta regionale o dall'Assessore dalla stessa delegato, sulla base:
- nel caso di richiesta del contributo di cui al 1 comma, lettera a) dell'art. 1, del provvedimento di approvazione del progetto esecutivo emesso dal competente organo;
- nel caso di richiesta del contributo di cui al 1 comma, lettera b) del medesimo art. 1, del certificato di ammissibilità del tipo proposto emesso dal competente organo oltrechè dalla esibizione della documentazione attestante l'impegno di acquisto.
All'erogazione del contributo di cui al primo comma, lettera a), del precedente art. 1, provvede la Giunta regionale, o l'Assessore delegato dalla medesima, secondo le modalità di cui all'articolo 22 della legge regionale 24 marzo 1975, n. 18, come modificato dall'articolo 9 della legge regionale 8 marzo 1976 n. 10.
L'erogazione del contributo di cui al primo comma, lettera b), del predetto art. 1 si effettua secondo le seguenti modalità:
a) fino al 50 per cento della spesa dietro produzione della documentazione d' impegno di acquisto, in corrispondenza dell'entità dell'acconto da erogare in sede di prenotazione d' acquisto;
b) l'importo rimanente, all'atto della installazione degli impianti o della messa in esercizio del materiale mobile.
Art. 3
La concessione del contributo per studi e progettazioni, previsto dal secondo comma del precedente art. 1, è disposta dalla Giunta regionale.
L'erogazione dei contributi è deliberata dalla Giunta medesima, o dall'assessore dalla stessa delegato, secondo le seguenti modalità:
- 70 per cento ad avvenuta esecutività della deliberazione di cui al precedente comma;
- 30 per cento in sede di omologazione del consuntivo degli oneri complessivamente sostenuti dal soggetto beneficiario, debitamente documentati.
Art. 4
Nel caso in cui la concessione del contributo assentita a norma del 5 comma del precedente art. 2, nonchè dell'art. 3 della presente legge, riguardanti Enti od Aziende pubbliche, la erogazione dei fondi a favore di queste ultime ha luogo, per l'intero ammontare del contributo concesso, nelle forme previste dall'art. 66 della legge regionale 7 luglio 1977, n. 31, attraverso il ricorso alle procedure di cui al regolamento regionale n. 50/ 1978 concernente la gestione dei fondi assegnati ai funzionari delegati.
Art. 5
Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1 della presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1982, la spesa complessiva di L.5.000.000.000, di cui L.4.750.000.000 per gli interventi di cui alle lett. a) e b) del primo comma dell'art. 1 della presente legge e L.250.000.000 per gli interventi di cui al 2 comma dello stesso articolo.
Art. 6
Agli oneri previsti dall'attuazione della presente legge e ammontanti complessivamente a L.5.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1982, l'Amministrazione regionale fa fronte con i fondi accantonati nell'ambito del Programma 03 - Trasporti, settore 04 - Trasporti e vie di Comunicazione, Sezione 4a - Servizi del Territorio sul Bilancio pluriennale 1981- 1983 della Regione, in corrispondenza dell'apposita voce " Potenziamento ferrovie in concessione di interesse regionale " e con l'istituzione dei sottonotati capitoli nello stato di previsione della spesa di Bilancio per l'esercizio 1982 che verranno dotati degli stanziamenti necessari mediante riduzione di pari importo dell'accantonamento previsto per l'esercizio 1982 sul fondo globale di cui al Cap. 86500, in sede di approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1982.
Cap. 43700 " Contributi in capitale per l'esecuzione di lavori di costruzione, trasformazione o sistemazione di opere ferroviarie o di infrastrutture d' esercizio e per l'acquisto di materiale rotabile a favore dei concessionari o subconcessionari di linee ferroviarie in concessione " ( cni) (Parte 1a, Sezione 4; Settore 04; Programma 03 - Trasporti; Rubrica 5a Ferrovie in concessione) (classificazione ISTAT: 2 - Spesa di sviluppo; 1 - Funz. propria; 02 - Titolo 2 ; 09 - Classificazione funzionale; 34 - Classificazione economica; 19 - Classificazione per settori di intervento; 30 - Classificazione economica di 2 grado).
Cap. 43650 " Contributi per il finanziamento di studi e progettazioni relativi ad opere ferroviarie a favore di Province, Comuni, loro consorzi o Aziende che li elaborino " ( cni) (Parte 1a; Sezione 4a; Settore 04; Programma 03 - Trasporti pubblici; Rubrica 5a " Ferrovie in concessione ") (Classificazione ISTAT: 2 Spesa di sviluppo; 1 - Funz. propria; 01 - Titolo 1 ; 09 - Classificazione funzionale; 54 - Classificazione economica; 19 - Classificazione per settori di intervento; 20 - Classificazione economica di 2 grado).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 24 dicembre 1981

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