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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1981, n. 51

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 AGOSTO 1979, N. 27, "INTERVENTI PROMOZIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI CENTRI ATTREZZATI PER LA MOVIMENTAZIONE E LO SMISTAMENTO DELLE MERCI"

(Legge di pura modifica agli artt. 3, 4, 5, 6 e 8 della L.R. 28 agosto 1979 n. 27)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 163 del 28 dicembre 1981

Art. 2
Il secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 28 agosto 1979, n. 27, è sostituito dal seguente:
" L'erogazione dei fondi regionali di cui al punto a) del precedente art. 3 è subordinata all'approvazione da parte della Giunta regionale, previo visto di congruità tecnica da parte del responsabile del servizio regionale dell'Assessorato ai trasporti e vie di comunicazione, dei progetti esecutivi prestanti dalle Società concessionarie nonchè alla accettazione, da parte delle medesime Società, di apposite convenzioni, nelle quali sono disciplinati gli obblighi delle Società e fissati i criteri cui le medesime devono attenersi nella gestione degli impianti e relativi servizi ".

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