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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1981, n. 51

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 AGOSTO 1979, N. 27, "INTERVENTI PROMOZIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI CENTRI ATTREZZATI PER LA MOVIMENTAZIONE E LO SMISTAMENTO DELLE MERCI"

(Legge di pura modifica agli artt. 3, 4, 5, 6 e 8 della L.R. 28 agosto 1979 n. 27)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 163 del 28 dicembre 1981

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
L'art. 3 della legge regionale 28 agosto 1979, n. 27, è abrogato e sostituito dall'articolo seguente:
" La Regione Emilia - Romagna è autorizzata a destinare risorse finanziarie per la realizzazione dei centri attrezzati di cui al precedente articolo 2 secondo le seguenti modalità:
a) per l'esecuzione a totale carico della Regione, di edifici, manufatti e opere di urbanizzazione interna necessari all'attuazione dei predetti centri attrezzati, destinati al servizio e al funzionamento dei centri medesimi o comunque sedi di servizi comuni, nonchè per l'acquisto di macchinari e impianti necessari alla gestione dei centri;
b) per la concessione di contributi regionali, fino alla misura del 100%, a favore di Comuni e Province per la sottoscrizione di azioni delle Società denominate " Società Interporto Bologna SpA " con sede in Bologna e " Centro Padano Interscambio Merci SpA " con sede in Parma, già costituite per la realizzazione dei due centri intermodali;
c) per la concessione di contributi in annualità costanti pari alla durata del mutuo di riferimento nella misura annua fissa dell'8 per cento della spesa ammissibile a favore delle predette Società per la realizzazione degli interventi di cui al precedente punto a) del presente articolo.
La Regione Emilia - Romagna è autorizzata, inoltre, a concedere contributi in capitale fino alla misura del 100 per cento della spesa ammissibile, ovvero in annualità costanti pari alla durata del mutuo di riferimento nella misura fissa dell'8 per cento della spesa ammissibile, a favore di Comuni, Province e loro consorzi per la realizzazione di opere di urbanizzazione interne ed esterne anche al fine di assicurare la funzionalità delle infrastrutture del territorio circostante.
L'erogazione dei fondi di cui alla lett. a) del primo comma del presente articolo, nonchè dei contributi in capitale previsti al secondo comma, verrà disposta, ai sensi dell'art. 66 della legge regionale 7 luglio 1977, n. 31, attraverso il ricorso alle procedure di cui al regolamento regionale n. 50/ 1978 concernente la gestione dei fondi assegnati ai funzionari delegati.
Il programma generale degli interventi è approvato dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.
La Giunta regionale presenta annualmente in allegato al bilancio di previsione una relazione sullo stato di attuazione del programma.
La formale concessione dei contributi regionali è disposta a norma dell'art. 21 - lettera e) della legge regionale 24 marzo 1975, n. 18.
All'erogazione del contributo in conto capitale o in annualità costanti provvede la Giunta o l'Assessore dalla stessa delegato, secondo le modalità di cui all'art. 22 della legge regionale 24 marzo 1975 n. 18 e successivamente modificazioni ed integrazioni ".
Art. 2
Il secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 28 agosto 1979, n. 27, è sostituito dal seguente:
" L'erogazione dei fondi regionali di cui al punto a) del precedente art. 3 è subordinata all'approvazione da parte della Giunta regionale, previo visto di congruità tecnica da parte del responsabile del servizio regionale dell'Assessorato ai trasporti e vie di comunicazione, dei progetti esecutivi prestanti dalle Società concessionarie nonchè alla accettazione, da parte delle medesime Società, di apposite convenzioni, nelle quali sono disciplinati gli obblighi delle Società e fissati i criteri cui le medesime devono attenersi nella gestione degli impianti e relativi servizi ".
Art. 3
Il primo comma dell'art. 5 della legge regionale 28 agosto 1979, n. 27, è sostituito dal seguente:
" Le società concessionarie dovranno costituire a favore della Regione Emilia - Romagna, relativamente alle aree interessate dalla realizzazione delle opere e impianti di cui al precedente art. 4, il diritto di superficie per una durata non inferiore ad anni 30. "
Art. 4
Il primo comma dell'art. 6 della legge regionale 28 agosto 1979, n. 27, è sostituito dal seguente:
" I progetti esecutivi devono essere presentati alla Regione Emilia - Romagna entro quattro mesi dalla inintervenuta esecutività della deliberazione di assegnazione dei fondi, disposta dal Consiglio regionale. "
Art. 5
Nel secondo comma dell'art. 8 della legge regionale 28 agosto 1979, n. 27, dopo le parole
" provvede la Giunta regionale "
sono aggiunte le parole
" od un Assessore dalla medesima delegato ".
Nel terzo comma dello stesso art. 8, dopo la parola
" autorizzazione "
, sono aggiunte le parole
" rilasciata dalla Giunta regionale o da un Assessore dalla medesima delegato ".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 24 dicembre 1981

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