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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 16 giugno 1981, n. 17

NORME PER LA DISCIPLINA DELLA PROFESSIONE DI GUIDA TURISTICA, INTERPRETE ED ACCOMPAGNATORE TURISTICO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 67 del 18 giugno 1981

Art. 1
Professione di guida turistica, interprete ed accompagnatore turistico
Nella Regione Emilia - Romagna la professione di guida turistica, interprete ed accompagnatore turistico è disciplinata dalla presente legge.
E' " guida turistica" chi per professione, accompagna comitive, famiglie o persone singole nelle visite ad opere d' arte, a musei, a gallerie, a scavi archeologici, ad attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche e naturali in genere. Può inoltre fornire ogni opportuna informazione sull'apparato produttivo esistente sul territorio per la valorizzazione del turismo congressuale e d' affari.
E' " interprete" chi, per professione, presta la propria opera per la traduzione scritta e orale di lingue straniere in congressi, in convegni, in riunioni o in incontri nonchè nell'assistenza a turisti stranieri.
E' " accompagnatore turistico" (o corriere) chi, per professione, accompagna comitive, famiglie o persone singole nei viaggi attraverso il territorio nazionale od estero.

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