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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 16 giugno 1981, n. 17

NORME PER LA DISCIPLINA DELLA PROFESSIONE DI GUIDA TURISTICA, INTERPRETE ED ACCOMPAGNATORE TURISTICO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 67 del 18 giugno 1981

Art. 10
Comunicazioni del Comune alla Regione
Il rilascio di ciascuna licenza per l'esercizio della professione di guida turistica, interprete od accompagnatore turistico deve essere immediatamente comunicato dal Comune alla Regione per l'iscrizione nel ruolo di cui all'art. 9.
Analoga comunicazione deve essere effettuata in occasione di revoca o rinuncia alla licenza, al fine dei conseguenti aggiornamenti del ruolo organico regionale.

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