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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 16 giugno 1981, n. 17

NORME PER LA DISCIPLINA DELLA PROFESSIONE DI GUIDA TURISTICA, INTERPRETE ED ACCOMPAGNATORE TURISTICO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 67 del 18 giugno 1981

Art. 15
Sanzioni amministrative
La guida turistica, l'interprete o l'accompagnatore turistico, che applichi tariffe superiori a quelle approvate in conformità al precedente art. 11, è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L.100.000 a L.500.000.
L'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge è delegata ai Comuni.
I rpoventi delle sanzioni amministrative sono devoluti ai Comuni a corrispettivo dell'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo sull'attività professionale delle guide turistiche, degli interpreti e degli accompagnatori turistici.
Possono essere, altresì, comminate da parte dei Comuni, in caso di comportamenti particolarmente scorretti nell'esercizio della professione di guida turistica, di interprete o di accompagnatore turistico, ovvero in caso di recidiva nell'applicazione di tariffe superiori a quelle approvate, le seguenti sanzioni amministrative, tenuto conto della gravità delle infrazioni:
- sospensione dall'esercizio della professione da uno a sei mesi;
- revoca della licenza.
La revoca della licenza è altresì, disposta qualora il titolare della stessa abbia perduto taluno dei requisiti per cui la licenza venne rilasciata.

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