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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 16 giugno 1981, n. 17

NORME PER LA DISCIPLINA DELLA PROFESSIONE DI GUIDA TURISTICA, INTERPRETE ED ACCOMPAGNATORE TURISTICO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 67 del 18 giugno 1981

Art. 16
Norme transitorie
Le guide turistiche, gli interpreti ed i corrieri, in possesso della licenza di cui all'articolo 123 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritti di diritto nel ruolo organico regionale.
A tal fine i Comuni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, inviano alla Regione l'elenco nominativo dei titolari della licenza di cui al comma precedente, con l'indicazione della professione specifica esercitata.
I titolari della licenza per l'esercizio della professione di corriere sono di diritto qualificati come accompagnatori turistici.

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