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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 16 giugno 1981, n. 17

NORME PER LA DISCIPLINA DELLA PROFESSIONE DI GUIDA TURISTICA, INTERPRETE ED ACCOMPAGNATORE TURISTICO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 67 del 18 giugno 1981

Art. 2
Licenza del Comune per l'esercizio della professione di guida turistica, interprete od accompagnatore turistico
Non può essere esercitata la professione di guida turistica, interprete od accompagnatore turistico senza la licenza del Comune di residenza del richidente, ai sensi dell'art. 123 del RD 18 giugno 1931, n. 773 e dell' art. 19, I comma, punto 2) del DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno.
La licenza rilasciata dal Comune deve specificare la professione per la quale l'abilitazione è stata accertata e, per la guida turistica, anche le località ed il territorio regionale di esercizio della professione stessa.
Sono esentati dall'obbligo di munirsi della licenza gli interpreti con rapporto di lavoro subordinato presso amministrazioni pubbliche od aziende private, quando prestino la loro opera nei locali dell'ente o dell'azienda.
Sono esentati dall'obbligo di munirsi della licenza i corrieri provenienti dall'estero in accompagnamento di stranieri, fatte salve le vigenti disposizioni di pubblica sicurezza.
E', altresì esentato dall'obbligo di munirsi della licenza chi svolge non professionalmente l'attività di accompagnatore turistico esclusivamente a favore di enti del tempo libero o del turismo sociale.

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