LEGGE REGIONALE 16 giugno 1981, n. 17
NORME PER LA DISCIPLINA DELLA PROFESSIONE DI GUIDA TURISTICA, INTERPRETE ED ACCOMPAGNATORE TURISTICO
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 67 del 18 giugno 1981
Art. 4
Composizione e funzionamento della Commissione giudicatrice d' esame
Presso la Regione è istituita una commissione giudicatrice d' esame per l'abilitazione dell'esercizio della professione di guida turistica, interprete od accompagnatore turistico, composta da:
- assessore regionale al turismo o suo delegato, con funzioni di presidente;
- un collaboratore regionale assegnato al servizio turismo, commercio e mercati;
- un rappresentante dell'istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia - Romagna;
- un direttore di biblioteca, museo o galleria comunale;
- tre esperti;
- un docente in ciascuna lingua estera oggetto di esame.
Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un collaboratore regionale.
La commissione giudicatrice è nominata con deliberazione della Giunta regionale, resta in carica per la durata di due anni e può essere confermata; essa procede all'espletamento delle prove d' esame una volta all'anno, qualora vi siano richieste.