LEGGE REGIONALE 16 giugno 1981, n. 17
NORME PER LA DISCIPLINA DELLA PROFESSIONE DI GUIDA TURISTICA, INTERPRETE ED ACCOMPAGNATORE TURISTICO
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 67 del 18 giugno 1981
Art. 6
Materia d' esame
Le prove d' esame previste dall'art. 3 vertono, per le distinte figure professionali, sulle seguenti materie: GUIDA TURISTICA
a) cultura storico - artistica, scientifica economica e materiale della regione;
b) almeno una lingua straniera prescelta fra quelle maggiormente diffuse;
c) compiti e norme di esercizio dell'attività professionale nonchè nozioni generali di legislazione turistica. INTERPRETE
a) una o più lingue straniere prescelte tra quelle maggiormente diffuse;
b) legislazione, tecnica ed organizzazione turistica;
c) compiti e norme di esercizio dell'attività professionale. ACCOMPAGNATORE TURISTICO
a) geografia turistica italiana, europea ed extra - europea;
b) tecnica ed organizzazione turistica;
c) disciplina delle comunicazioni e dei trasporti;
d) legislazione turistica e doganale;
e) almeno una lingua straniera prescelta tra quelle maggiormente diffuse;
f) compiti e norme di esercizio dell'attività professionale.