Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 16 giugno 1981, n. 17

NORME PER LA DISCIPLINA DELLA PROFESSIONE DI GUIDA TURISTICA, INTERPRETE ED ACCOMPAGNATORE TURISTICO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 67 del 18 giugno 1981

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Titolo I
DISCIPLINA DELLA PROFESSIONE DI GUIDA TURISTICA, INTERPRETE ED ACCOMPAGNATORE TURISTICO
Art. 1
Professione di guida turistica, interprete ed accompagnatore turistico
Nella Regione Emilia - Romagna la professione di guida turistica, interprete ed accompagnatore turistico è disciplinata dalla presente legge.
E' " guida turistica" chi per professione, accompagna comitive, famiglie o persone singole nelle visite ad opere d' arte, a musei, a gallerie, a scavi archeologici, ad attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche e naturali in genere. Può inoltre fornire ogni opportuna informazione sull'apparato produttivo esistente sul territorio per la valorizzazione del turismo congressuale e d' affari.
E' " interprete" chi, per professione, presta la propria opera per la traduzione scritta e orale di lingue straniere in congressi, in convegni, in riunioni o in incontri nonchè nell'assistenza a turisti stranieri.
E' " accompagnatore turistico" (o corriere) chi, per professione, accompagna comitive, famiglie o persone singole nei viaggi attraverso il territorio nazionale od estero.
Art. 2
Licenza del Comune per l'esercizio della professione di guida turistica, interprete od accompagnatore turistico
Non può essere esercitata la professione di guida turistica, interprete od accompagnatore turistico senza la licenza del Comune di residenza del richidente, ai sensi dell'art. 123 del RD 18 giugno 1931, n. 773 e dell' art. 19, I comma, punto 2) del DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno.
La licenza rilasciata dal Comune deve specificare la professione per la quale l'abilitazione è stata accertata e, per la guida turistica, anche le località ed il territorio regionale di esercizio della professione stessa.
Sono esentati dall'obbligo di munirsi della licenza gli interpreti con rapporto di lavoro subordinato presso amministrazioni pubbliche od aziende private, quando prestino la loro opera nei locali dell'ente o dell'azienda.
Sono esentati dall'obbligo di munirsi della licenza i corrieri provenienti dall'estero in accompagnamento di stranieri, fatte salve le vigenti disposizioni di pubblica sicurezza.
E', altresì esentato dall'obbligo di munirsi della licenza chi svolge non professionalmente l'attività di accompagnatore turistico esclusivamente a favore di enti del tempo libero o del turismo sociale.
Art. 3
Presupposti per il rilascio della licenza di guida turistica, interprete od accompagnatore turistico
Fermo quanto disposto dall'art. 11 e dall'articolo 123, 2 comma, del RD 18 giugno 1931, n. 773, il rilascio della licenza da parte del Comune per l'esercizio della professione di guida turistica, interprete od accompagnatore turistico, è subordinato all'esito favorevole di prove d' esame scritte ed orali, distinte per ciascuna professione, ai fini dell'accertamento della formazione professione, ai fini dell'accertamento della formazione professionale, della base culturale e delle capacità tecniche del richiedente, avanti all'apposita commissione giudicatrice prevista all'art. 4 della presente legge.
Art. 4
Composizione e funzionamento della Commissione giudicatrice d' esame
Presso la Regione è istituita una commissione giudicatrice d' esame per l'abilitazione dell'esercizio della professione di guida turistica, interprete od accompagnatore turistico, composta da:
- assessore regionale al turismo o suo delegato, con funzioni di presidente;
- un collaboratore regionale assegnato al servizio turismo, commercio e mercati;
- un rappresentante dell'istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia - Romagna;
- un direttore di biblioteca, museo o galleria comunale;
- tre esperti;
- un docente in ciascuna lingua estera oggetto di esame.
Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un collaboratore regionale.
La commissione giudicatrice è nominata con deliberazione della Giunta regionale, resta in carica per la durata di due anni e può essere confermata; essa procede all'espletamento delle prove d' esame una volta all'anno, qualora vi siano richieste.
Art. 5
Requisiti di ammissione all'esame
Ai fini dell'ammissione all'esame, gli aspiranti all'esercizio della professione di guida turistica, interprete ed accompagnatore turistico devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro della Comunità economica europea;
b) età non inferiore ad anni 18;
c) godimento dei diritti civili e politici;
d) idoneità fisica allhesercizio della professione, certificata dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza in data non anteriore a tre mesi da quella di presentazione della domanda di ammissione;
e) possesso del diploma di scuola media superiore.
Art. 6
Materia d' esame
Le prove d' esame previste dall'art. 3 vertono, per le distinte figure professionali, sulle seguenti materie: GUIDA TURISTICA
a) cultura storico - artistica, scientifica economica e materiale della regione;
b) almeno una lingua straniera prescelta fra quelle maggiormente diffuse;
c) compiti e norme di esercizio dell'attività professionale nonchè nozioni generali di legislazione turistica. INTERPRETE
a) una o più lingue straniere prescelte tra quelle maggiormente diffuse;
b) legislazione, tecnica ed organizzazione turistica;
c) compiti e norme di esercizio dell'attività professionale. ACCOMPAGNATORE TURISTICO
a) geografia turistica italiana, europea ed extra - europea;
b) tecnica ed organizzazione turistica;
c) disciplina delle comunicazioni e dei trasporti;
d) legislazione turistica e doganale;
e) almeno una lingua straniera prescelta tra quelle maggiormente diffuse;
f) compiti e norme di esercizio dell'attività professionale.
Art. 7
Termini e modalità delle prove d' esame
La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, fissa i termini e le modalità per l'effettuazione delle prove d' esame.
La deliberazione della Giunta regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 8
Approvazione della graduatoria di merito ed attestato di idoneità valido ai fini del rilascio della licenza d' esercizio
Approvazione della graduatoria di merito ed attestato di idoneità valido ai fini del rilascio della licenza d' esercizio
La commissione giudicatrice, espletate le prove d' esame, procede alla formazione della graduatoria di merito dei candidati con indicazione del punteggio da ciascuno conseguito.
La Giunta regionale, riconosciuta la regolarità del procedeimento, approva la graduatoria degli idonei allhesercizio della professione rispettivamente di guida turistica, interprete ed accompagnatore turistico.
Il Presidente della Giunta regionale rilascia all'interessato l'attestato di idoneità, valido ai fini del rilascio della licenza d' esercizio da parte del Comune, con indicazione del tipo specifico di professione per cui è stato effettuato l'accertamento delle relative capacità tecnico - professionali.
Art. 9
Ruolo organico regionale
Presso il servizio turismo, commercio e mercati è istituito il ruolo organico regionale delle guide turistiche, degli interpreti ed accompagnatori turistici, al quale debbono essere iscritti tutti coloro che sono in possesso della licenza di cui all'art. 123 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con RD 18 giugno 1931 n. 773.
Art. 10
Comunicazioni del Comune alla Regione
Il rilascio di ciascuna licenza per l'esercizio della professione di guida turistica, interprete od accompagnatore turistico deve essere immediatamente comunicato dal Comune alla Regione per l'iscrizione nel ruolo di cui all'art. 9.
Analoga comunicazione deve essere effettuata in occasione di revoca o rinuncia alla licenza, al fine dei conseguenti aggiornamenti del ruolo organico regionale.
Art. 11
Determinazione ed obbligatorietà delle tariffe
Le tariffe per le prestazioni delle guide turistiche, degli interpreti e degli accompagnatori turistici sono proposte dal consiglio provinciale o dal comitato circondariale di Rimini, per la rispettiva competenza territoriale, sentite le associazioni di categoria, ed approvate dal comitato provinciale prezzi; esse hanno effetto obbligatorio.
Art. 12
Divieto di esercizio di attività commerciale
E' fatto divieto alle guide turistiche, agli interpreti ed agli accompagnatori turistici di esercitare nei confronti dei turisti attività comunque estranee alla loro professione e principalmente quelle di carattere commerciale o che sono specificatamente disciplinate da disposizioni di legge.
Art. 13
Vigilanza e controllo sull'attività delle guide turistiche, degli interpreti e degli accompagnatori turistici.
L'esercizio delle funzioni amministrative di vigilanza e controllo sull'attività professionale delle guide turistiche, degli interpreti e degli accompagnatori turistici è delegato ai Comuni.
Art. 14
Sanzioni per l'esercizio abusivo dell'attività di guida turistica, interprete od accompagnatore turistico
L'esercizio abusivo dell'attività di guida turistica, di interprete o di accompagnatore turistico è punito a norma dell'art. 669 del codice penale.
Art. 15
Sanzioni amministrative
La guida turistica, l'interprete o l'accompagnatore turistico, che applichi tariffe superiori a quelle approvate in conformità al precedente art. 11, è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L.100.000 a L.500.000.
L'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge è delegata ai Comuni.
I rpoventi delle sanzioni amministrative sono devoluti ai Comuni a corrispettivo dell'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo sull'attività professionale delle guide turistiche, degli interpreti e degli accompagnatori turistici.
Possono essere, altresì, comminate da parte dei Comuni, in caso di comportamenti particolarmente scorretti nell'esercizio della professione di guida turistica, di interprete o di accompagnatore turistico, ovvero in caso di recidiva nell'applicazione di tariffe superiori a quelle approvate, le seguenti sanzioni amministrative, tenuto conto della gravità delle infrazioni:
- sospensione dall'esercizio della professione da uno a sei mesi;
- revoca della licenza.
La revoca della licenza è altresì, disposta qualora il titolare della stessa abbia perduto taluno dei requisiti per cui la licenza venne rilasciata.
Titolo II
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINANZIARIE
Art. 16
Norme transitorie
Le guide turistiche, gli interpreti ed i corrieri, in possesso della licenza di cui all'articolo 123 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritti di diritto nel ruolo organico regionale.
A tal fine i Comuni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, inviano alla Regione l'elenco nominativo dei titolari della licenza di cui al comma precedente, con l'indicazione della professione specifica esercitata.
I titolari della licenza per l'esercizio della professione di corriere sono di diritto qualificati come accompagnatori turistici.
Art. 17
Compensi ai componenti della Commissione d' esame
Ai componenti la commissione giudicatrice di cui all'art. 4, eccettuati i collaboratori regionali, è corrisposto, a carico del bilancio regionale, il trattamento economico previsto dalla normativa regionale vigente per i componenti di organi collegiali.
Art. 18
Copertura finanziaria
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, relativi al trattamento economico dei componenti della commissione giudicatrice di cui all'art. 4, l'amministrazione regionale fa fronte con i fondi stanziati al cap. 10050 " Spese per il funzionamento - compresi i gettoni di presenza ed i compensi ai componenti, le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei alla Regione di consigli, commissioni e comitati - spese obbligatorie" del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1981.
Per gli esercizi successivi al 1981, gli oneri graveranno sul capitolo corrispondente al cap. 10050 del bilancio per l'esercizio 1981.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna 16 giugno 1981

Espandi Indice