LEGGE REGIONALE 04 settembre 1981, n. 30
INCENTIVI PER LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE FORESTALI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL TERRITORIO MONTANO. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 25 MAGGIO 1974, N. 18 E 24 GENNAIO 1975, N. 6
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 107 dell' 8 settembre 1981
INDICE
Art. 1 - Finalità
Capo III - MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 25 MAGGIO 1974, N. 18, ISTITUTIVA DELL'AZIENDA REGIONALE DELLE FORESTE
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità
La Regione Emilia - Romagna si propone con la presente legge:
a) di promuovere il miglioramento delle funzioni produttive, ecologiche e sociali dei boschi esistenti;
b) di favorire l'ampliamento della superficie boscata per scopi produttivi nonchè per la tutela dell'ambiente in genere e, in particolare, per il miglioramento dell'assetto idrogeologico dei terreni montani e di quelli collinari di cui all'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 ;
c) di favorire l'attuazione di impianti specializzati da legno e di piante officinali;
d) di incentivare la migliore attuazione dei lavori forestali e la prima lavorazione dei prodotti del bosco e del sottobosco, col fine di migliorare l'occupazione nei territori montani;
e) di assicurare al patrimonio silvo - pastorale privato e pubblico attraverso appositi strumenti, normative e provvedimenti promozionali, una efficace tutela ed un' adeguata gestione tecnica;
f) di favorire la propaganda e la divulgazione nel settore forestale;
g) di promuovere la ricerca e la sperimentazione per i settori e per gli scopi sopra indicati.
La Regione persegue gli obiettivi indicati nel presente articolo nel quadro della programmazione regionale e in particolare dei piani di settore, nonchè degli indirizzi stabiliti in materia dalla legislazione nazionale e comunitaria.
Capo I
SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE FORESTALI
Art. 2
Programma degli interventi
Ai fini di provvedere alla programmazione nel settore forestale ed in relazione alle indicazioni contenute nei piani e nei programmi nazionali, la Regione provvede alla elaborazione dell'inventario dei boschi ricadenti nel proprio territorio. Provvede inoltre alla elaborazione della carta, di validità decennale, dei terreni nudi e suscettibili di rimboschimento e dei boschi da migliorare.
Gli enti delegati di cui all'art. 16, entro il 31 ottobre di ogni anno, presentano alla Regione per l'approvazione i programmi annuali di intervento per l'esercizio finanziario successivo, relativamente ai territori di rispettiva competenza. Detti programmi vengono predisposti per i territori montani in armonia con i piani di sviluppo economico - sociale delle Comunità montane e per il restante territorio con i piani territoriali di coordinamento comprensoriale.
Art. 3
Interventi di iniziativa pubblica
Sono da considerarsi di iniziativa pubblica gli interventi, compese le opere di servizio direttamente connesse, inclusi nei piani di cui all'art. 2 e promossi dagli enti delegati di cui all'art. 16, miranti ai fini indicati alle lettere a) e b) dell'art. 1 riconosciuti di particolare rilevanza sociale. Detti interventi sono a totale carico della Regione qualora siano attuati nei territori classificati montani ed in quelli soggetti a vincolo idrogeologico ai sensi delle leggi vigenti. Negli altri territori possono essere parimenti a totale carico della Regione gli interventi di iniziativa pubblica interessanti il demanio ed il patrimonio indisponibile degli Enti locali territoriali e di altre amministrazioni pubbliche.
Per l'esecuzione dei lavori previsti nel presente articolo sono di norma preferite, a parità di condizioni, le cooperative, o loro consorzi, formate in prevalenza da lavoratori agricoli e forestali operanti nel territorio.
Le opere previste nel presente articolo possono essere dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.
Art. 4
Interventi di iniziativa privata
Gli enti delegati provvedono all'erogazione di contributi in conto capitale per l'attuazione di interventi di iniziativa privata per le finalità di cui all'art. 1, lettere a), b)e c), comprese le opere di servizio direttamente connesse.
I contributi di cui al comma precedente sono stabiliti, in rapporto alla spesa ritenuta ammissibile, per i territori classificati montani ai sensi delle norme vigenti, per quelli soggetti a vincolo idrogeologico, e per i territori collinari delimitati ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 , nelle seguenti misure a seconda del tipo di intervento:
a) per il miglioramento dei boschi esistenti e per la conversione dei boschi cedui in boschi di alto fusto: contributo fino al 90% della spesa ammessa; per i tagli colturali e per la conversione dei boschi cedui in boschi di alto fusto la spesa ammessa a contributo dovrà computarsi al netto del valore della massa legnosa ritraibile;
b) per la costituzione di nuovi boschi permanenti e per la ricostituzione di boschi degradati, ovvero danneggiati da avversità, con particolare riguardo ai castagneti da frutto: contributo fino al 90% della spesa ammessa;
c) per l'attuazione di impianti con i criteri dell'arboricoltura specializzata da legno: contributi fino al 70% della spesa ammessa;
d) per il miglioramento e la razionale utilizzazione dei pascoli degradati: contributo fino al 75% della spesa ammessa;
e) per la realizzazione di impianti di essenze officinali e di colture in campo di prodotti tipici del sottobosco: contributo fino al 60% della spesa ammessa.
Per i restanti territori le misure massime dei contributi sopra indicati vengono ridotte rispettivamente al 60% per la lett. a), al 70% per la lettera b) e al 50% per la lett. c).
Le provvidenze previste nel presente articolo possono essere concesse per una sola volta per lo stesso terreno e per una superficie superiore a 1 ettaro. Detti limiti non si applicano per la realizzazione degli impianti di cui alla precedente lettera e). Sono ammesse deroghe solo in casi di danni derivanti da accertata calamità naturale.
Nell'ambito dei piani di sviluppo aziendali o interaziendali di cui alla legge regionale 5 maggio 1977, n. 18, possono prevedersi anche le opere di rimboschimento e di miglioramento dei boschi esistenti. In tal caso il piano di sviluppo aziendale o interaziendale è approvato previo parere dell'ente delegato competente ai sensi della presente legge.
Art. 5
Interventi a favore della pioppicoltura
Per favorire lo sviluppo della pioppicoltura sono previste le seguenti provvidenze:
- contributo in conto capitale fino ad un massimo del 30% della spesa ammessa (elevabile fino al 40% per i territori di cui al II comma dell'art. 4) o, in alternativa, contributi in conto interessi sulla spesa ammessa a mutuo decennale.
Allorchè i beneficiari siano cooperative agricole o cooperative operanti nel settore della produzione e trasformazione del legno, la misura massima del contributo in conto capitale di cui sopra è elevabile fino al 50% nei territori di cui al II comma dell'art. 4 e fino al 40% nei rimanenti territori.
I contributi previsti nel presente articolo possono essere concessi una sola volta per lo stesso terreno e superfici inferiori ai 6 ettari. Tali limiti non si applicano per gli impianti di ripa e fasce frangivento.
Art. 6
Opere di servizio forestale
Possono essere concessi contributi in conto capitale fino al 60% della spesa ammessa per la realizzazione o il ripristino di opere di servizio forestale direttamente connesse a quelle di miglioramento e all'esbosco per complessi forestali non inferori a 150 ettari.
Se dette opere si riferiscono a boschi di proprietà collettiva (usi civici, comunalie, comunelli e consorzi utilisti), a consorzi di proprietari di cui all'art. 8 o a boschi gestiti con piani economici approvati, la misura del contributo in conto capitale può essere elevata fino al 70% della spesa ammessa.
Le opere che fruiscono dei contributi di cui all'art. 4 ed interessanti più fondi, ovvero le opere che non possono essere eseguite se non subordinatamente ad altre da eseguirsi nei fondi finitimi, possono essere dichiarate di interesse comune nonchè di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.
Art. 7
Incentivi per migliorare l'attuazione dei lavori forestali e per la trasformazione dei prodotti del bosco e del sottobosco
La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi in conto interessi a favore di cooperative o loro consorzi e dei consorzi di cui agli artt. 8 e 9 operanti nei territori di cui al II comma dell'art. 4:
a) su prestiti a tasso agevolato fino a cinque anni per l'acquisto di macchine e di attrezzature occorrenti per l'esecuzione di lavori forestali e per la prima lavorazione dei prodotti del bosco e del sottobosco e delle piante officinali;
b) sui mutui a tasso agevolato di durata fino a venti anni, oltre al periodo di preammortamento di durata non superiore a due anni, per la realizzazione dei fabbricati occorrenti per la medesima finalità di cui alla lettera a).
Il contributo negli interessi sui prestiti di cui alla lettera a) può essere anticipato in unica soluzione dalla Regione agli Istituti ed Enti esercenti il credito agrario, scontando alla attualità le rate costanti posticipate di concorso regionale. L'attualizzazione delle rate quinquennali suddette viene determinata in base ad apposita convenzione da stipularsi fra la Regione e gli Istituti esercenti il credito agrario.
Art. 8
Consorzi per la gestione tecnico - economica dei boschi privati
Per le finalità indicate nell'art. 1, lettere a), b), c) ed e), possono costituirsi, volontariamente o per iniziativa degli Enti delegati, consorzi tra proprietari e conduttori di terreni per realizzare convenienti unità di intervento e di gestione silvo - pastorale.
Ai sensi dell'art. 10 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 , in carenza di iniziative volontarie, gli enti delegati possono costituire coattivamente i consorzi di cui al precedente comma nell'ambito di unità territoriali organiche non inferiori a 500 ettari di terreni boscati o destinati al rimboschimento.
La Giunta regionale, sentite le organizzazioni regionali delle Comunità montane e delle Province e il Circondario di Rimini, nonchè le organizzazioni regionali delle associazioni professionali e cooperative interessate, adotta, con il concorso della competente commissione consiliare, lo statuto - tipo per i consorzi di cui al presente articolo.
Lo statuto del consorzio dovrà indicare le norme di elezione dei propri organismi amministrativi, quelle di funzionamento del consorzio stesso nonchè i criteri di ripartizione degli oneri tra i consorziati, necessari per realizzare le opere previste e per l'adempimento degli altri fini istituzionali.
I consorzi di cui al presente articolo usufruiscono con priorità dei contributi previsti negli artt. 4, 5, 6 e 7 della presente legge e nelle misure massime ivi indicate.
I consorzi possono includere nei progetti da essi elaborati e per le opere eseguite direttamente una percentuale per le spese di progettazione e direzione lavori nella misura massima del 6% della spesa ammessa.
In alternativa i consorzi possono usufruire dell'assistenza tecnica gratuita da parte della Regione.
Gli Enti delegati di cui all'art. 16 possono affidare a tali consorzi l'esecuzione diretta degli interventi di iniziativa pubblica di cui all'art. 3 per l'attuazione delle opere ricadenti nei territori dei consorzi medesimi, purchè composti in maggioranza da piccoli proprietari e coltivatori diretti.
I consorzi gestiscono i propri beni silvo - pastorali secondo il piano economico ovvero secondo il piano di coltura e di conservazione di cui all'articolo 10.
Per il perseguimento dei propri fini istituzionali i consorzi possono usufruire anche della assistenza tecnica gratuita da parte dei servizi operativi dell'ente delegato competente in materia forestale.
Art. 9
Provvedimenti per la gestione tecnico - economica dei boschi appartenenti ai Comuni e ad altri enti
Per attuare una migliore gestione dei propri patrimoni silvo - pastorali, i Comuni e gli altri enti proprietari di boschi o di terreni da rimboschire possono far parte dei consorzi di cui all'articolo 8 o consorziarsi fra loro. In quest' ultimo caso per l'adozione dello statuto valgono le norme di cui al citato articolo 8.
Alle aziende speciali consorziali costituite tra Enti locali ed altri enti per la gestione e la custodia dei beni silvo - pastorali si applicano le disposizioni ed i benefici previsti per i consorzi volontari indicati all'articolo 8.
Nel caso di scioglimento delle aziende già esistenti: Consorzio delle Comunali e Parmensi (Parma) ed Azienda speciale consorziale Livello di Nasseta (Reggio Emilia), il personale assunto in data anteriore al 1 gennaio 1980 nelle forme previste dal regolamento di ciascun ente e che sarà in servizio al 31 dicembre 1980, verrà inquadrato a domanda nel ruolo unico del personale della Regione Emilia - Romagna, per essere successivamente destinato alle Comunità montane competenti per territorio.
Tale disposizione vale anche nel caso di trasformazione degli enti di cui al precedente comma nei consorzi volontari di cui alla presente legge, limitatamente al personale in eccedenza.
I Comuni e gli altri Enti debbono gestire il loro patrimonio silvo - pastorale in base a propri piani economici approvati dalla Giunta regionale.
Art. 10
Piani economici e piani di coltura e di conservazione
I piani economici di cui agli artt. 8 e 9 vengono normalmente elaborati a cura dei servizi operativi regionali e dell'Azienda regionale delle foreste.
Gli Enti delegati, accertata l'impossibilità ad elaborare i piani economici da parte dei servizi operativi regionali competenti e dell'Azienda regionale delle foreste, possono autorizzare enti, consorzi, proprietà collettive, privati interessati a ricorrere a tecnici forestali, consorzi di bonifica operanti in montagna e istituzioni universitarie per l'elaborazione dei piani economici. In tal caso i richiedenti potranno usufruire di un contributo pari all' 80% della spesa ammessa per l'elaborazione del piano.
I piani economici dovranno contenere, oltre che le previsioni di carattere economico, anche le indicazioni relative alla migliore tutela dei boschi ai fini idrogeologici ed indicare per un periodo di almeno 10 anni le eventuali opere per il miglioramento al patrimonio e che possono beneficiare degli incentivi previsti nella presente legge.
In attesa della sua compilazione, il piano economico può essere sostituito per un periodo non superiore a 5 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, da un programma economico - colturale provvisorio predisposto con le modalità di cui al primo e secondo comma.
I boschi migliorati e i terreni rimboschiti con gli incentivi previsti nella presente legge dovranno essere gestiti secondo un piano di coltura e di conservazione approvato dagli Enti delegati di cui all'art. 16.
La Giunta regionale, in conformità degli atti di indirizzo politico - amministrativo deliberati dal Consiglio regionale, emana le necessarie direttive per l'elaborazione dei piani di cui al presente articolo e provvede all'approvazione di piani economici, nonchè dei programmi economico - colturali di cui al presente articolo, sentiti gli Enti delegati di cui all'art. 16.
Art. 11
Disposizioni sui tassi bancari
Per la fissazione dei tassi praticati dagli istituti finanziatori e dei tassi agevolati posti a carico dei beneficiari, si applicano le disposizioni previste dall'art. 43 della legge regionale 20 aprile 1979, n. 10.
Art. 12
Incendi boschivi e difesa fitosanitaria
La Regione approva un piano quinquennale per la prevenzione e la lotta contro gli incendi boschvi ed un programma quinquennale per la difesa fitosanitaria forestale.
Nell'attuazione dei piani e dei programmi di cui al precedente comma, la Regione si avvale, oltre che dei servizi operativi centrali e periferici competenti, della collaborazione dell'Azienda regionale delle foreste, dei consorzi di cui agli artt. 8 e 9 e della cooperative agroforestali.
Art. 13
Prescrizioni di massima e di polizia forestale
Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge la Regione, sentiti gli enti delegati, approva le prescrizioni di massima e di polizia forestale.
Le prescrizioni di massima e di polizia forestale conterranno, tra l'altro, norme:
1) sulla gestione di impianti per l'arboricoltura da legno;
2) sulla circolazione di autoveicoli a motore nei boschi, sui pascoli e sui prati;
3) sulla regolamentazione delle discariche e dell'abbandono di rifiuti di qualsiasi natura sui terreni boscati, sui prati e sui pascoli.
Art. 14
Commissioni consultive comprensoriali
Nel caso di comprensori comprendenti territori vincolati ai sensi del RD 30 dicembre 1923, n. 3267, la commissione consultiva comprensoriale di cui all'art. 58 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, è integrata da un esperto in scienze forestali designato dall'ufficio di presidenza del comitato comprensoriale.
Art. 15
Impiego del Corpo forestale dello Stato
La Regione impiega il Corpo forestale dello Stato operante nel proprio territorio per l'espletamento delle funzioni trasferite o delegate dallo Stato in materia di forestazione, di prevenzione e lotta agli incendi boschivi, di conservazione dell'ambiente naturale e del suolo.
Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, propone al Ministro per l'agricoltura e le foreste una convenzione per l'impiego del Corpo forestale dello Stato.
Capo II
DELEGHE
Art. 16
Deleghe
Ai fini della presente legge, alle Comunità montane, alle Amministrazioni provinciali ed al Circondario di Rimini per i territori di rispettiva competenza, sono delegati:
1) la predisposizione e la presentazione alla Regione dei programmi annuali degli interventi di cui all'art. 2, secondo comma;
2) la realizzazione degli interventi previsti nei programmi annuali;
3) il riconoscimento della particolare rilevanza sociale degli interventi di iniziativa pubblica di cui all'art. 3, primo comma;
4) l'erogazione dei contributi di cui agli artt. 4, 5, 6;
5) le funzioni amministrative relative alla esecuzione dei piani economici, ai piani di coltura e di conservazione;
6) la costituzione dei consorzi di cui agli artt. 8 e 9 e l'approvazione dei rispettivi statuti e la vigilanza;
7) l'assistenza tecnica in materia forestale a favore dei consorzi di cui agli artt. 8 e 9 e di altri soggetti previsti dalla presente legge;
8) le funzioni amministrative connesse all'applicazione delle prescrizioni di massima e di polizia forestale.
Gli Enti di cui al primo comma, inoltre, per la rispettiva competenza territoriale:
1) collaborano con la Regione nell'elaborazione dell' inventario dei boschi e della carta dei terreni suscettibili di rimboschimento e dei boschi da migliorare di cui all'art. 2, primo comma;
2) trasmettono annualmente alla Regione, in ordine motivato di priorità, le domande presentate per l'ottenimento dei benefici di cui agli artt. 7 e 10, secondo comma;
3) esprimono parere su piani aziendali o interaziendali nel caso previsto all'art. 4, ultimo comma;
4) esprimono parere sui programmi annuali degli interventi predisposti dall'Azienda regionale delle foreste;
5) possono richiedere all'Azienda regionale delle foreste l'intervento per la gestione e la tutela di parchi, riserve naturali ed altre aree protette ai sensi dell'art. 19, quinto comma.
Art. 17
Modalità delle deleghe
Nel corso del rapporto di delega, il Consiglio e la Giunta regionale possono emanare direttive riguardanti le funzioni delegate.
Le direttive della Giunta regionale possono contenere indicazioni vincolanti per gli enti delegati nei soli casi in cui siano conformi al parere espresso dalla competente commissione consiliare e siano stati sentiti gli Enti delegati.
Le direttive di carattere vincolante sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.
In caso di inerzia dell'Ente delegato, la Giunta regionale può invitare l'Ente stesso a provvedere entro congruo termine; decorso il quale, al compimento del singolo atto può provvedere direttamente la Giunta stessa.
La revoca delle funzioni delegate con la presente legge è ammessa, con legge, di norma nei confronti di tutti gli Enti delegati.
La revoca nei confronti del singolo Ente delegato è ammessa, sempre con legge, nei soli casi di persistente e grave violazione delle leggi e delle direttive regionali.
Gli Enti delegati debbono, nell'emanazione degli atti concernenti funzioni delegate con la presente legge, fare espressa menzione alla delega di cui sono destinatari.
Gli atti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate hanno carattere definitivo.
Capo III
MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 25 MAGGIO 1974, N. 18, ISTITUTIVA DELL'AZIENDA REGIONALE DELLE FORESTE
Art. 18
Azienda regionale delle foreste
L'Azienda regionale delle foreste, istituita con LR 25/ 5/ 74, n. 18, è disciplinata dal presente capo III.
L'Azienda è munita di personalità giuridica ed ha sede nel capoluogo della regione.
Art. 19
Finalità e compiti
L'Azienda regionale delle foreste provvede alla gestione tecnica ed amministrativa nonchè alla tutela dei beni silvo - pastorali appartenenti al patrimonio indisponibile regionale.
In particolare, l'Azienda regionale delle foreste, nell' ambito delle direttive programmatiche del Consiglio regionale, persegue i seguenti fini:
- contribuisce alla difesa del suolo, al ripristino ed al miglioramento degli equilibri ecologici dei terreni sui quali ricadono i beni affidati alla sua gestione;
- assicura la migliore conservazione dei beni amministrati in relazione alle funzioni protettive, ricreative, scientifiche e didattiche, nonchè produttive da essa svolte;
- promuove e partecipa alle attività di ricerca e di sperimentazione nel campo delle foreste e del relativo ambiente, dell'utilizzazione del legno e di altri prodotti del bosco, attuate da Istituti o Enti specializzati;
- svolge attività di propaganda forestale.
L'Azienda regionale delle foreste, inoltre, gestisce le attività vivaistiche regionali, al fine di assicurare il materiale di propagazione nella quantità e qualità necessarie per attuare i rimboschimenti, sia nelle proprietà amministrate dall'azienda, sia nelle altre proprietà pubbliche e private, secondo i programmi stabiliti nel precedente art. 2.
Su specifica richiesta dell'Ente delegato l'Azienda regionale delle foreste può svolgere attività di assistenza tecnica ed amministrativa, ivi compresi i piani economici, nel settore forestale a favore di Enti pubblici, di consorzi di cui ai precedenti artt. 8 e 9, di cooperative e di imprenditori singoli od associati operanti nel settore forestale.
All'Azienda regionale delle foreste può essere affidata su richiesta dell'Ente delegato la gestione e la tutela di parchi e riserve naturali ed in genere di aree protette per la conservazione della natura, costituite dalla Regione ed appartenenti a proprietà demaniali, ad Enti pubblici e collettivi e a privati.
Per lo svolgimento dei compiti di cui ai precedenti commi quarto e quinto, l'Azienda regionale delle foreste può avvalersi del Corpo forestale dello Stato nell'ambito della convenzione di cui all'art. 15 della presente legge.
L'Azienda regionale delle foreste può assumere la gestione dei beni silvo - pastorali appartenenti alle Regioni limitrofe, sulla base di specifiche intese fra le Regioni interessate, qualora ciò si renda conveniente ai fini di una coordinata gestione tecnico - amministrativa e con l'osservanza di quanto disposto dall'art. 8 del DPR n. 616 del 24 luglio 1977 .
I programmi degli interventi per la conservazione ed il miglioramento del patrimonio affidato all'Azienda regionale delle foreste sono approvati dalla Regione previo il parere degli enti delegati competenti per territorio.
Art. 20
Patrimonio
Il patrimonio dell'azienda è costituito esclusivamente da beni mobili, compresi quelli esistenti presso le foreste, i terreni, i fabbricati e gli impianti gestiti.
L'Azienda può partecipare alla istituzione o entrare a far parte dei consorzi di cui agli artt. 8 e 9 a parità di diritti e di obblighi con gli altri enti o privati e secondo le modalità e le forme di rappresentanza stabilite negli statuti consortili, purchè la sua partecipazione non rappresenti oltre il 40% della totale superficie dei terreni consorziati.
Art. 21
Organi
Sono organi dell'azienda:
a) il presidente
b) la commissione amministratrice
c) il collegio dei revisori.
Art. 22
Il presidente
Il presidente dell'azienda viene eletto dal Consiglio regionale con le procedure previste dall'art. 62 dello Statuto della Regione. Il presidente è il legale rappresentante dell'azienda;
convoca e presiede la commissione amministratrice e ne attua le deliberazioni; compie gli altri atti necessari per la realizzazione delle finalità dell'azienda e sovraintende alla sua gestione.
Art. 23
La commissione amministratrice
La commissione amministratrice è composta dal presidente e da dodici membri, di cui cinque espressi dalla minoranza, eletti dal Consiglio regionale.
La commissione amministratrice è costituita con decreto del Presidente della Regione.
I suoi componenti durano in carica cinque anni e, in ogni caso, fino al termine del mandato del Consiglio regionale che li ha eletti. In caso di dimissioni o comunque di vacanza del posto, il membro che viene nominato in sostituzione, fatta salva la proporzione di cui al primo comma, dura in carica per il periodo di nomina del membro - sostituito.
La commissione può essere sciolta con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione del Consiglio regionale, per gravi deficienze o irregolarità tali da compromettere il normale funzionamento dell'azienda o da procurare danni irreparabili al patrimonio affidatole.
Art. 24
Compiti della commissione amministratrice
La commissione amministratrice provvede a:
a) deliberare il programma quinquennale e i piani-stralcio annuali di gestione e di miglioramento;
b) deliberare il bilancio preventivo e le variazioni che occorra apportare ad esso nel corso dell'esercizio;
c) deliberare il bilancio preventivo e le variazioni patrimoniale ed economico dei beni propri e di quelli ad essa affidati ai sensi dell'articolo 3 della LR 25/ 5/ 1974, n. 18, previa relazione del collegio dei revisori;
d) adottare i piani economici ed approvare i piani relativi al miglioramento del patrimonio silvo - pastorale affidato all'azienda;
e) proporre alla Regione l'acquisizione di boschi, terreni ed altri immobili;
f) deliberare in ordine alle concessioni ed a qualsiasi altro rapporto con terzi di durata non superiore a 9 anni per l'uso dei beni silvo - pastorali e relative infrastrutture appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione e gestiti dall'azienda, nonchè in ordine all'utilizzazione diretta dei prodotti disponendo di tutti gli introiti conseguenti le operazioni suddette a norma dell'art. 34 - lett. e) della presente legge;
g) formulare alla Regione pareri e proposte in ordine alle modifiche alla consistenza, alla destinazione ed utilizzazione ed alla costituzione di diritti reali sui beni diversi da quelli silvo - pastorali e relative infrastrutture già inclusi nel demanio forestale dello Stato o nel patrimonio dell'ASFD (Azienda dello Stato per le foreste demaniali) e trasferiti alla Regione;
h) deliberare sugli atti e contratti, necessari per la attività aziendale, che comportino una spesa superiore a lire 10 milioni; se la spesa è inferiore, vi provvede direttamente il presidente, informando immediatamente la commissione amministratrice;
i) deliberare sull'accettazione di lasciti, donazioni e di ogni altro atto di liberalità;
l) deliberare sulle liti attive e passive e sulle transazioni;
m) deliberare sull'organizzazione degli uffici;
n) proporre al Consiglio regionale il regolamento organico del personale dell'azienda;
o) formulare le richieste di comando del personale regionale;
p) provvedere alla designazione del direttore;
q) deliberare su tutti gli altri affari che ad essa siano sottoposti dal presidente.
Art. 25
Riunioni e deliberazioni della commissione amministratrice
Le riunioni della commissione amministratrice sono convocate dal presidente.
L'avviso di convocazione, con la indicazione degli oggetti da trattare, deve essere spedito ai componenti almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione.
In caso di urgenza, la commissione amministratrice può essere convocata, a mezzo di comunicazione telegrafica, con preavviso di quarantotto ore.
Il presidente ha l'obbligo di convocare la commissione ogni trimestre e quando ne facciano richiesta almeno tre commissari.
La commissione amministratrice delibera validamente con l'intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza dei voti.
Art. 26
Provvedimenti urgenti
Nei casi di assoluta necessità ed urgenza, in deroga a quanto previsto dal precedente articolo 24, il presidente compie gli atti e assume i provvedimenti che si rendano indispensabili per la tutela del patrimonio affidato all'azienda.
Tali provvedimenti sono immediatamente esecutivi e dovranno essere sottoposti alla ratifica della commissione amministratrice nella sua prima riunione.
In caso di mancata ratifica, la commissione amministratrice adotta le deliberazioni necessarie per la disciplina dei rapporti giuridici sorti sulla base dei provvedimenti non ratificati.
Art. 27
Collegio dei revisori
Il collegio dei revisori è composto di tre membri eletti, con voto limitato a due, dal Consiglio regionale.
Esso esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell'azienda e redige una relazione annuale che viene allegata al rendiconto consuntivo finanziario, patrimoniale ed economico.
Il collegio dei revisori è costituito con decreto del Presidente della Regione.
I suoi componenti durano in carica cinque anni e decadono in ogni caso al termine del mandato del consiglio regionale che li ha eletti. In caso di dimissioni o di vacanza del posto, il membro che viene nominato in sostituzione dura in carica per il periodo di nomina del membro sostituito.
Art. 28
I vicepresidenti
La commissione amministratrice, nella sua prima seduta, elegge al proprio interno due vicepresidenti, di cui uno designato dalla minoranza.
I vicepresidenti sostituiscono, a turno, il presidente in caso di assenza o impedimento.
Art. 29
Compensi al presidente, ai vicepresidenti, ai commissari ed ai revisori
I compensi del presidente, dei vicepresidenti, dei commissari e dei revisori sono stabiliti con deliberazione del Consiglio regionale.
Art. 30
Il direttore
Il direttore dell'azienda è nominato dal Presidente della Regione su designazione della commissione amministratrice dell'azienda.
Il direttore dirige, sorveglia e coordina tutti i servizi dell'azienda e ne risponde alla commissione amministratrice e al presidente; cura l'esecuzione delle deliberazioni della commissione amministratrice e dei provvedimenti del presidente; esercita gli altri compiti inerenti alla gestione che gli siano affidati dal presidente o dalla commissione amministratrice. Il direttore è equiparato, ai sensi dell'art. 38 della legge n. 12 del 23 aprile 1979 , al responsabile dei servizi regionali.
Art. 31
Personale
Alla determinazione dell'organico dell'azienda ed all' assegnazione del relativo personale provvederà la Regione a norma degli artt. 45 e seguenti della legge regionale 23 aprile 1979, n. 12.
Il personale comandato opera alle dipendenze degli organi dell'azienda e il servizio da esso prestato presso l'azienda stessa è equiparato ad ogni effetto a quello prestato presso l'amministrazione regionale.
Art. 32
Vigilanza e controlli sull'attività
Copia delle deliberazioni della commissione amministratrice, escluse quelle relative alla mera esecuzione di provvedimenti già deliberati, è trasmessa al Presidente della Regione entro 10 giorni dalla loro adozione.
Il Presidente della Regione, entro venti giorni dal ricevimento dell'atto, decorsi i quali la deliberazione diventa esecutiva, ha facoltà di sospendere i termini e di chiedere agli organi deliberanti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio ovvero di riesaminare l'atto stesso.
Ricevuti i chiarimenti e gli elementi integrativi di giudizio, ovvero se l'atto del quale sia stato richiesto il riesame venga riapprovato, il Presidente della Regione può chiederne alla Giunta regionale l'annullamento, anche per motivi attinenti al merito, che deve essere pronunciato entro dieci giorni dal ricevimento dei chiarimenti o degli elementi integrativi di giudizio ovvero dell'atto riapprovato. Decorso tale termine, la deliberazione diviene esecutiva.
Copia delle deliberazioni, rese esecutive, viene trasmessa al Presidente del Consiglio regionale, che ne cura l'inoltro alla competente commissione consiliare.
Le funzioni del Presidente della Regione, di cui ai commi precedenti, possono essere delegate con proprio atto ad un assessore.
Sono soggette all'approvazione del Consiglio regionale le deliberazioni di cui all'art. 24, lettere a), b), c) nonchè h) per gli importi di spesa superiori a cento milioni.
Il rendiconto consuntivo, con allegata la relazione del collegio dei revisori dei conti, è presentato al Consiglio regionale, per la ratifica, entro il 30 maggio dell'anno successivo all'esercizio finanziario cui si riferisce.
Art. 33
Bilancio dell'azienda
L'azienda ha un proprio bilancio che viene allegato al bilancio della Regione e contestualmente ad esso approvato dal Consiglio regionale.
Il bilancio di previsione deve essere presentato alla Giunta regionale entro il 31 agosto dell'anno precedente a quello cui si riferisce; il rendiconto consuntivo finanziario, patrimoniale ed economico entro il 30 maggio dell'anno successivo all'esercizio finanziario cui si riferisce. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
Art. 34
Finanziamenti
L'amministrazione regionale concorre nelle spese di impianto e di gestione dell'Azienda regionale delle foreste erogando un contributo ordinario annuo a carico del proprio bilancio.
L'azienda realizza i propri compiti mediante le seguenti entrate:
a) contributi ordinari della Regione;
b) contributi straordinari della Regione;
c) eventuali contributi dello Stato;
d) eventuali contributi di Enti locali;
e) introiti a qualunque titolo derivanti dalla gestione dell'azienda;
f) proventi derivanti da lasciti, donazioni e ogni altro atto di liberalità;
g) eventuali altri entrate o contributi.
Gli eventuali utili netti di gestione risultanti dal conto economico di esercizio sono devoluti al bilancio della Regione.
Alle eventuali perdite si fa fronte mediante contributi straordinari a carico del bilancio regionale.
Art. 35
Esecuzione di opere
All'esecuzione delle opere relative alla manutenzione, al miglioramento e alla sistemazione del patrimonio ad essa affidato, l'azienda provvede o in amministrazione diretta o mediante affidamento a terzi con preferenza, a parità di condizioni, alle cooperative di lavoratori forestali.
Quando l'azienda provvede in amministrazione diretta si avvale di operai avventizi iscritti negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
Art. 36
Regolamento e funzionario delegato
Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la commissione amministratrice predispone il regolamento di organizzazione e di gestone dell'azienda, da sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale.
L'azienda è autorizzata, ai fini della gestione della spesa, ad operare attraverso il ricorso a funzionari delegati secondo le norme dell'apposito regolamento regionale 9 dicembre 1978, n. 50.
La qualifica di funzionario delegato può essere attribuita anche ad organi esterni all'azienda, appartenenti all'amministrazione regionale, dello Stato e degli Enti locali con espresso atto della commissione amministratrice dell'azienda.
Capo IV
DISPOSIZIONI FINANZIARIE, FINALI E TRANSITORIE
Art. 37
Disposizioni finanziarie
Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede a partire dal 1981 nel modo seguente:
a) per i contributi in capitale in favore di Enti locali di cui all'articolo 3 della presente legge e per le spese inerenti agli interventi forestali di cui all'art. 2 della legge regionale 24 gennaio 1975, n. 6, mediante l'utilizzazione di quota parte delle assegnazioni statali sulla legge 27 dicembre 1977, n. 984 " Quadrifoglio " e gli stanziamenti previsti nel bilancio poliennale con riferimento ai capitoli 14070 e 14090, che andranno pertanto unificati;
b) per le spese inerenti agli investimenti forestali, di cui agli artt. 4, 5 e 6 della presente legge, utilizzando gli stanziamenti previsti nel bilancio poliennale con riferimento ai capitoli 14130 e 14170 che saranno pertanto unificati;
c) per le spese di cui all'art. 10 della presente legge, utilizzando gli stanziamenti previsti nel bilancio poliennale con riferimento ai capitoli 14540 e 14545 che saranno pertanto unificati;
d) per le spese ed i contributi inerenti alle attività di sviluppo forestale, di cui all'art. 6 della legge regionale 24 gennaio 1975, n. 6, utilizzando quota parte degli stanziamenti previsti nel bilancio poliennale con riferimento ai capitoli 14420- 14440- 14460, che saranno pertanto unificati;
e) per i contributi negli interessi sui prestiti a 5 anni di cui all'art. 7, lett. a) della presente legge, da anticipare in unica soluzione agli istituti ed Enti esercenti il credito agrario, scontando alla attualità le rate costanti posticipate di concorso regionale, utilizzando quota parte degli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale con riferimento al capitolo 14520, del quale pertanto deve essere modificata la denominazione;
f) per i contributi negli interessi sui prestiti a 20 anni, di cui alla lettera b) dell'art. 7 della presente legge, autorizzando appositi limiti di impegno a partire dal 1981 ed utilizzando la qota parte restante degli stanziamenti di cui al cap. 14520, del quale sarà conseguentemente modificata la denominazione.
La parte residua della assegnazione concernente il triennio 1979/ 81 spettante alla Regione sulla legge 27 dicembre 1977, n. 984 , da devolversi ad interventi di forestazione, è fin da ora destinata per intero alle spese ed ai contributi per gli investimenti forestali di competenza pubblica e privata, di cui al primo comma del presente articolo.
I limiti d' impegno di cui alla precedente lett. f) del primo comma del presente articolo sono a carico del bilancio della Regione per i primi 10 anni di preammortamento ed ammortamento, per passare successivamente a carico del bilancio dello Stato a norma dell'art. 18 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 " Quadrifoglio ".
Per i finanziamenti dell'Azienda regionale delle foreste, di cui all'art. 34, secondo comma, lett. a) e b) della presente legge, si provvederà come segue: lettera a): utilizzando gli stanziamenti previsti nel bilancio poliennale con riferimento ai capitoli 14600 e 14615 che saranno pertanto unificati;
lettera b): utilizzando lo stanziamento previsto nel bilancio poliennale con riferimento al capitolo 14050, di cui si dispone il trasferimento dalla rubrica 1a alla rubrica 3a.
Gli impegni pluriennali già assunti sugli stanziamenti di cui ai sopracitati capitoli di spesa si intendono confermati e trasferiti d' ufficio da parte della ragioneria della Regione sui corrispondenti capitoli dei bilanci 1981 e successivi, di nuova istituzione.
Art. 38
Abrogazione di articoli della legge regionale 24 gennaio 1975, n. 6
Gli artt. 3 e 4, nonchè l'ottavo comma dell'art. 8 della legge regionale del 24 gennaio 1975, n. 6, sono abrogati.
Sono altresì abrogate le altre disposizioni incompatibili con la presente legge.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge alla Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 4 settembre 1981