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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 4 settembre 1981, n. 30

INCENTIVI PER LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE FORESTALI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL TERRITORIO MONTANO. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 25 MAGGIO 1974, N.18 E 24 GENNAIO 1975 N.6 (4)

Art. 12
Incendi boschivi e difesa fitosanitaria
1. La Regione approva un piano quinquennale per la prevenzione e la lotta contro gli incendi boschivi ed un programma quinquennale per la difesa fitosanitaria forestale.
2. Nell'attuazione dei piani e dei programmi di cui al precedente comma, la Regione si avvale, oltre che dei servizi operativi centrali e periferici competenti, della collaborazione dell'Azienda regionale delle foreste(1), dei consorzi di cui agli artt. 8 e 9 e della cooperative agroforestali.(2)

Note del Redattore:

L'Azienda regionale delle foreste (ARF) è stata soppressa con L.R. 29 marzo 1993, n. 17.

I comitati comprensoriali sono stati soppressi dal Titolo IV della L.R. 27 febbraio 1984, n. 6 "Norme sul riordino istituzionale", ora abrogata.

Si veda ora il D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 252 Sito esterno "Istituzione della Provincia di Rimini".

Ai sensi dell'art.16 L.R. 12 dicembre 1985 n. 29 le disposizioni contenute in questa legge sono implicitamente modificate relativamente alle "norme generali sulle procedure di programmazione e di finanziamento di strutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare da parte della regione, di province, comuni, comunità montane, consorzi di enti locali".

Le sanzioni di cui al presente articolo si applicano alle violazioni accertate successivamente all'entrata in vigore del nuovo regolamento forestale. Fino a tale data si applicano le sanzioni previste dall'articolo 63 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000).

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