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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 4 settembre 1981, n. 30

INCENTIVI PER LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE FORESTALI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL TERRITORIO MONTANO. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 25 MAGGIO 1974, N.18 E 24 GENNAIO 1975 N.6 (4)

Art. 37
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede a partire dal 1981 nel modo seguente:
a) per i contributi in capitale in favore di Enti locali di cui all'articolo 3 della presente legge e per le spese inerenti agli interventi forestali di cui all'art. 2 della legge regionale 24 gennaio 1975, n. 6, mediante l'utilizzazione di quota parte delle assegnazioni statali sulla legge 27 dicembre 1977, n. 984 Sito esterno "Quadrifoglio" e gli stanziamenti previsti nel bilancio poliennale con riferimento ai capitoli 14070 e 14090, che andranno pertanto unificati;
b) per le spese inerenti agli investimenti forestali, di cui agli artt. 4, 5 e 6 della presente legge, utilizzando gli stanziamenti previsti nel bilancio poliennale con riferimento ai capitoli 14130 e 14170 che saranno pertanto unificati;
c) per le spese di cui all'art. 10 della presente legge, utilizzando gli stanziamenti previsti nel bilancio poliennale con riferimento ai capitoli 14540 e 14545 che saranno pertanto unificati;
d) per le spese ed i contributi inerenti alle attività di sviluppo forestale, di cui all'art. 6 della legge regionale 24 gennaio 1975, n. 6, utilizzando quota parte degli stanziamenti previsti nel bilancio poliennale con riferimento ai capitoli 14420-14440-14460, che saranno pertanto unificati;
e) per i contributi negli interessi sui prestiti a 5 anni di cui all'art. 7, lett. a) della presente legge, da anticipare in unica soluzione agli istituti ed Enti esercenti il credito agrario, scontando alla attualità le rate costanti posticipate di concorso regionale, utilizzando quota parte degli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale con riferimento al capitolo 14520, del quale pertanto deve essere modificata la denominazione;
f) per i contributi negli interessi sui prestiti a 20 anni, di cui alla lettera b) dell'art. 7 della presente legge, autorizzando appositi limiti di impegno a partire dal 1981 ed utilizzando la quota parte restante degli stanziamenti di cui al cap. 14520, del quale sarà conseguentemente modificata la denominazione.
2. La parte residua della assegnazione concernente il triennio 1979/81 spettante alla Regione sulla legge 27 dicembre 1977, n. 984 Sito esterno, da devolversi ad interventi di forestazione, è fin da ora destinata per intero alle spese ed ai contributi per gli investimenti forestali di competenza pubblica e privata, di cui al primo comma del presente articolo.
3. I limiti d'impegno di cui alla precedente lett. f) del primo comma del presente articolo sono a carico del bilancio della Regione per i primi 10 anni di preammortamento ed ammortamento, per passare successivamente a carico del bilancio dello Stato a norma dell'art. 18 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 Sito esterno "Quadrifoglio" .
4. Per i finanziamenti dell'Azienda regionale delle foreste (1)della presente legge, si provvederà come segue:
lettera a): utilizzando gli stanziamenti previsti nel bilancio poliennale con riferimento ai capitoli 14600 e 14615 che saranno pertanto unificati;
lettera b): utilizzando lo stanziamento previsto nel bilancio poliennale con riferimento al capitolo 14050, di cui si dispone il trasferimento dalla rubrica 1ª alla rubrica 3ª.
5. Gli impegni pluriennali già assunti sugli stanziamenti di cui ai sopracitati capitoli di spesa si intendono confermati e trasferiti d'ufficio da parte della ragioneria della Regione sui corrispondenti capitoli dei bilanci 1981 e successivi, di nuova istituzione.

Note del Redattore:

L'Azienda regionale delle foreste (ARF) è stata soppressa con L.R. 29 marzo 1993, n. 17.

I comitati comprensoriali sono stati soppressi dal Titolo IV della L.R. 27 febbraio 1984, n. 6 "Norme sul riordino istituzionale", ora abrogata.

Si veda ora il D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 252 Sito esterno "Istituzione della Provincia di Rimini".

Ai sensi dell'art.16 L.R. 12 dicembre 1985 n. 29 le disposizioni contenute in questa legge sono implicitamente modificate relativamente alle "norme generali sulle procedure di programmazione e di finanziamento di strutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare da parte della regione, di province, comuni, comunità montane, consorzi di enti locali".

Le sanzioni di cui al presente articolo si applicano alle violazioni accertate successivamente all'entrata in vigore del nuovo regolamento forestale. Fino a tale data si applicano le sanzioni previste dall'articolo 63 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000).

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