Art. 1
Finalità
1.
La Regione Emilia-Romagna si propone con la presente legge:
a) di promuovere il miglioramento delle funzioni produttive, ecologiche e sociali dei boschi esistenti;
b) di favorire l'ampliamento della superficie boscata per scopi produttivi nonché per la tutela dell'ambiente in genere e, in particolare, per il miglioramento dell'assetto idrogeologico dei terreni montani e di quelli collinari di cui all'
art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 ;
c) di favorire l'attuazione di impianti specializzati da legno e di piante officinali;
d) di incentivare la migliore attuazione dei lavori forestali e la prima lavorazione dei prodotti del bosco e del sottobosco, col fine di migliorare l'occupazione nei territori montani;
e) di assicurare al patrimonio silvo-pastorale privato e pubblico attraverso appositi strumenti, normative e provvedimenti promozionali, una efficace tutela ed un'adeguata gestione tecnica;
f) di favorire la propaganda e la divulgazione nel settore forestale;
g) di promuovere la ricerca e la sperimentazione per i settori e per gli scopi sopra indicati.
2. La Regione persegue gli obiettivi indicati nel presente articolo nel quadro della programmazione regionale e in particolare dei piani di settore, nonché degli indirizzi stabiliti in materia dalla legislazione nazionale e comunitaria.
Capo I
SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE FORESTALI
Art. 2
Programma degli interventi
1.
Ai fini di provvedere alla programmazione nel settore forestale ed in relazione alle indicazioni contenute nei piani e nei programmi nazionali, la Regione provvede alla elaborazione dell'inventario dei boschi ricadenti nel proprio territorio. Provvede inoltre alla elaborazione della carta, di validità decennale, dei terreni nudi e suscettibili di rimboschimento e dei boschi da migliorare.
2. Gli enti delegati di cui all'art. 16, entro il 31 ottobre di ogni anno, presentano alla Regione per l'approvazione i programmi annuali di intervento per l'esercizio finanziario successivo, relativamente ai territori di rispettiva competenza. Detti programmi vengono predisposti per i territori montani in armonia con i piani di sviluppo economico-sociale delle Comunità montane e per il restante territorio con i piani territoriali di coordinamento comprensoriale.
Interventi di iniziativa pubblica
1. Sono da considerarsi di iniziativa pubblica gli interventi, comprese le opere di servizio direttamente connesse, inclusi nei piani di cui all'art. 2 e promossi dagli enti delegati di cui all'art. 16, miranti ai fini indicati alle lettere a) e b) dell'art. 1 riconosciuti di particolare rilevanza sociale. Detti interventi sono a totale carico della Regione qualora siano attuati nei territori classificati montani ed in quelli soggetti a vincolo idrogeologico ai sensi delle leggi vigenti. Negli altri territori possono essere parimenti a totale carico della Regione gli interventi di iniziativa pubblica interessanti il demanio ed il patrimonio indisponibile degli Enti locali territoriali e di altre amministrazioni pubbliche.
2. In applicazione di quanto disposto dall'art. 17 della Legge 31 gennaio 1994, n. 97 , in deroga alle vigenti disposizioni di legge, l'esecuzione dei lavori previsti nel presente articolo è di norma affidata in appalto a coltivatori diretti, singoli o associati, ovvero a cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo- forestale, in possesso dei requisiti previsti rispettivamente nei commi 1 e 2 dello stesso art. 17 della Legge n. 97 del 1994 . Gli importi dei lavori non possono essere annualmente superiori a 15.493,71 Euro per singolo coltivatore diretto, ovvero a 154.937,07 Euro per singola cooperativa.
3. Le opere previste nel presente articolo possono essere dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.
Albo regionale delle imprese forestali
1. Al fine di assicurare adeguate garanzie di qualificazione, affidabilità e sicurezza delle imprese che operano nel settore agro-forestale e per le finalità di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), è istituito l'albo regionale delle imprese che operano nel settore degli interventi agricolo-forestali.
2. All'albo possono essere iscritte le imprese singole o associate che operano nel settore agricolo, forestale ed ambientale in via continuativa o comunque prevalente, e che rispettano i requisiti definiti con apposita direttiva regionale.
3. La Regione Emilia-Romagna gestisce la tenuta dell'albo, e con la direttiva di cui al comma 2, approvata con deliberazione della Giunta regionale, disciplina le modalità relative all'iscrizione e alla cancellazione delle imprese dall'albo, e alla tenuta e aggiornamento del medesimo.
4. Per la gestione dell'albo e delle autorizzazioni previste dall'articolo 13 della presente legge è istituito un sistema informativo regionale. La Giunta regionale con successivi provvedimenti definisce i contenuti, gli aspetti organizzativi e le modalità di gestione del sistema informativo.
5. Al fine di promuovere la qualificazione e la sicurezza sul lavoro delle imprese che operano nel settore agro-forestale, la Regione, tenuto conto delle indicazioni contenute nella normativa e negli strumenti di pianificazione vigenti in materia, promuove la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori del settore.
Interventi di iniziativa privata
1. Gli enti delegati provvedono all'erogazione di contributi in conto capitale per l'attuazione di interventi di iniziativa privata per le finalità di cui all'art. 1, lettere a), b e c), comprese le opere di servizio direttamente connesse.
2. I contributi di cui al comma precedente sono stabiliti, in rapporto alla spesa ritenuta ammissibile, per i territori classificati montani ai sensi delle norme vigenti, per quelli soggetti a vincolo idrogeologico, e per i territori collinari delimitati ai sensi dell'
art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 , nelle seguenti misure a seconda del tipo di intervento:
a) per il miglioramento dei boschi esistenti e per la conversione dei boschi cedui in boschi di alto fusto: contributo fino al 90% della spesa ammessa; per i tagli colturali e per la conversione dei boschi cedui in boschi di alto fusto la spesa ammessa a contributo dovrà computarsi al netto del valore della massa legnosa ritraibile;
b) per la costituzione di nuovi boschi permanenti e per la ricostituzione di boschi degradati, ovvero danneggiati da avversità, con particolare riguardo ai castagneti da frutto: contributo fino al 90% della spesa ammessa;
c) per l'attuazione di impianti con i criteri dell'arboricoltura specializzata da legno: contributi fino al 70% della spesa ammessa;
d) per il miglioramento e la razionale utilizzazione dei pascoli degradati: contributo fino al 75% della spesa ammessa;
e) per la realizzazione di impianti di essenze officinali e di colture in campo di prodotti tipici del sottobosco: contributo fino al 60% della spesa ammessa.
f) per la realizzazione o il miglioramento di tartufaie controllate o coltivate: contributo fino al 70% sulla spesa ammessa per i territori classificati montani ai sensi delle norme vigenti, per quelli soggetti a vincolo idrogeologico e per i territori collinari delimitati ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 ; contributo fino al 50% della spesa ammessa per i restanti territori. Nell'assegnazione del contributo verrà data priorità agli interventi posti in essere dai consorzi volontari previsti dall'art. 4 della legge 16 dicembre 1985, n. 752 , dagli imprenditori agricoli a titolo principale e dagli enti pubblici titolari delle aree riconosciute come tartufaie controllate o coltivate.
3.
Per i restanti territori le misure massime dei contributi sopra indicati vengono ridotte rispettivamente al 60% per la lett. a), al 70% per la lettera b) e al 50% per la lett. c).
4.
Le provvidenze previste nel presente articolo possono essere concesse per una sola volta per lo stesso terreno e per una superficie superiore a 1 ettaro. Detti limiti non si applicano per la realizzazione degli impianti di cui alla precedente lettera e). Sono ammesse deroghe solo in casi di danni derivanti da accertata calamità naturale.
5. Nell'ambito dei piani di sviluppo aziendali o interaziendali di cui alla
legge regionale 5 maggio 1977, n.18, possono prevedersi anche le opere di rimboschimento e di miglioramento dei boschi esistenti. In tal caso il piano di sviluppo aziendale o interaziendale è approvato previo parere dell'ente delegato competente ai sensi della presente legge.
Interventi a favore della pioppicoltura
1.
Per favorire lo sviluppo della pioppicoltura sono previste le seguenti provvidenze:
- contributo in conto capitale fino ad un massimo del 30% della spesa ammessa (elevabile fino al 40% per i territori di cui al II comma dell'art. 4) o, in alternativa, contributi in conto interessi sulla spesa ammessa a mutuo decennale.
2.
Allorchè i beneficiari siano cooperative agricole o cooperative operanti nel settore della produzione e trasformazione del legno, la misura massima del contributo in conto capitale di cui sopra è elevabile fino al 50% nei territori di cui al II comma dell'art. 4 e fino al 40% nei rimanenti territori.
3. I contributi previsti nel presente articolo possono essere concessi più volte per lo stesso terreno, per cicli comunque conclusi, e per superfici non superiori a 12 ettari. Il limite di superficie non si applica per gli impianti di ripa o fasce frangivento.
Opere di servizio forestale
abrogato.
Incentivi per migliorare l'attuazione dei lavori forestali e per la trasformazione dei prodotti del bosco e del sottobosco
abrogato.
Consorzi per la gestione tecnico-economica dei boschi privati
1.
Per le finalità indicate nell'art.1, lettere a), b), c) e d), possono costituirsi, volontariamente o per iniziativa degli Enti delegati, consorzi tra proprietari e conduttori di terreni per realizzare convenienti unità di intervento e di gestione silvo-pastorale.
2. Le Comunità montane possono, ai sensi del comma 1 dell'art. 9 della Legge 31 gennaio 1994, n. 97 , promuovere la costituzione dei consorzi di cui al comma primo anche in forma coattiva e comunque in unità territoriali organiche non inferiori a 100 ettari di terreni boscati, qualora lo richiedano i proprietari di almeno i tre quarti della superficie interessata, individuata dal perimetro che raccorda le aree consorziate o consorziande più esterne.
3.
La Giunta regionale, sentite le organizzazioni regionali delle Comunità montane e delle Province e il Circondario di Rimini
(3), nonché le organizzazioni regionali delle associazioni professionali e cooperative interessate, adotta, con il concorso della competente commissione consiliare, lo statuto-tipo per i consorzi di cui al presente articolo.
4.
Lo statuto del consorzio dovrà indicare le norme di elezione dei propri organismi amministrativi, quelle di funzionamento del consorzio stesso nonché i criteri di ripartizione degli oneri tra i consorziati, necessari per realizzare le opere previste e per l'adempimento degli altri fini istituzionali.
5.
I consorzi di cui al presente articolo usufruiscono con priorità dei contributi previsti negli artt. 4, 5, 6 e 7 della presente legge e nelle misure massime ivi indicate.
6. I consorzi possono includere nei progetti da essi elaborati e per le opere eseguite direttamente una percentuale per le spese di progettazione e direzione lavori nella misura massima del 6% della spesa ammessa.
7.
In alternativa i consorzi possono usufruire dell'assistenza tecnica gratuita da parte della Regione.
8.
Gli Enti delegati di cui all'art. 16 possono affidare a tali consorzi l'esecuzione diretta degli interventi di iniziativa pubblica di cui all'art. 3 per l'attuazione delle opere ricadenti nei territori dei consorzi medesimi, purché composti in maggioranza da piccoli proprietari e coltivatori diretti.
9.
I consorzi gestiscono i propri beni silvo-pastorali secondo il piano economico ovvero secondo il piano di coltura e di conservazione di cui all'articolo 10.
10. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali i consorzi possono usufruire anche della assistenza tecnica gratuita da parte dei servizi operativi dell'ente delegato competente in materia forestale.
Art. 9
Provvedimenti per la gestione tecnico-economica dei boschi appartenenti ai Comuni e ad altri enti
1.
Per attuare una migliore gestione dei propri patrimoni silvo-pastorali, i Comuni e gli altri enti proprietari di boschi o di terreni da rimboschire possono far parte dei consorzi di cui all'articolo 8 o consorziarsi fra loro. In quest'ultimo caso per l'adozione dello statuto valgono le norme di cui al citato articolo 8.
2.
Alle aziende speciali consorziali costituite tra Enti locali ed altri enti per la gestione e la custodia dei beni silvo- pastorali si applicano le disposizioni ed i benefici previsti per i consorzi volontari indicati all'articolo 8.
3.
Nel caso di scioglimento delle aziende già esistenti: Consorzio delle Comunalie Parmensi (Parma) ed Azienda speciale consorziale Livello di Nasseta (Reggio Emilia), il personale assunto in data anteriore al 1° gennaio 1980 nelle forme previste dal regolamento di ciascun ente e che sarà in servizio al 31 dicembre 1980, verrà inquadrato a domanda nel ruolo unico del personale della Regione Emilia-Romagna, per essere successivamente destinato alle Comunità montane competenti per territorio.
4.
Tale disposizione vale anche nel caso di trasformazione degli enti di cui al precedente comma nei consorzi volontari di cui alla presente legge, limitatamente al personale in eccedenza.
5.
I Comuni e gli altri Enti debbono gestire il loro patrimonio silvo-pastorale in base a propri piani economici approvati dalla Giunta regionale.
Art. 10
Piani economici e piani di coltura e di conservazione
1.
I piani economici di cui agli artt. 8 e 9 vengono normalmente elaborati a cura dei servizi operativi regionali e dell'Azienda regionale delle foreste
(1).
2.
Gli Enti delegati, accertata l'impossibilità ad elaborare i piani economici da parte dei servizi operativi regionali competenti e dell'Azienda regionale delle foreste
(1), possono autorizzare enti, consorzi, proprietà collettive, privati interessati a ricorrere a tecnici forestali, consorzi di bonifica operanti in montagna e istituzioni universitarie per l'elaborazione dei piani economici. In tal caso i richiedenti potranno usufruire di un contributo pari all'80% della spesa ammessa per l'elaborazione del piano.
3.
I piani economici dovranno contenere, oltre che le previsioni di carattere economico, anche le indicazioni relative alla migliore tutela dei boschi ai fini idrogeologici ed indicare per un periodo di almeno 10 anni le eventuali opere per il miglioramento al patrimonio e che possono beneficiare degli incentivi previsti nella presente legge.
4.
In attesa della sua compilazione, il piano economico può essere sostituito per un periodo non superiore a 5 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, da un programma economico-colturale provvisorio predisposto con le modalità di cui al primo e secondo comma.
5.
I boschi migliorati e i terreni rimboschiti con gli incentivi previsti nella presente legge dovranno essere gestiti secondo un piano di coltura e di conservazione approvato dagli Enti delegati di cui all'art. 16.
6.
La Giunta regionale, in conformità degli atti di indirizzo politico-amministrativo deliberati dal Consiglio regionale, emana le necessarie direttive per l'elaborazione dei piani di cui al presente articolo e provvede all'approvazione di piani economici, nonché dei programmi economico-colturali di cui al presente articolo, sentiti gli Enti delegati di cui all'art. 16.
Ricerca e sperimentazione forestale
1. La Regione persegue le finalità di cui alla lett. g) del comma 1 dell'art. 1 anche attraverso attività dimostrative e pilota, e attività di divulgazione dei risultati conseguiti. La Regione provvede direttamente allo svolgimento di tali funzioni, ovvero concede contributi a soggetti pubblici e privati.
2. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 1 e predispone un programma annuale di intervento, nell'ambito delle disponibilità previste dalla legge di bilancio.
Disposizioni sui tassi bancari
abrogato.
Art. 12
Incendi boschivi e difesa fitosanitaria
1.
La Regione approva un piano quinquennale per la prevenzione e la lotta contro gli incendi boschivi ed un programma quinquennale per la difesa fitosanitaria forestale.
2. Nell'attuazione dei piani e dei programmi di cui al precedente comma, la Regione si avvale, oltre che dei servizi operativi centrali e periferici competenti, della collaborazione dell'Azienda regionale delle foreste
(1), dei consorzi di cui agli artt. 8 e 9 e della cooperative agroforestali.
(2)
Regolamento forestale regionale
1. Agli effetti della presente legge e di ogni altra norma regionale in materia sono adottate le definizioni di bosco e di arboricoltura da legno di cui all'articolo 2, commi 1, 3, 5 e 6, del decreto legislativo n. 227 del 2001 .
2. Il regolamento forestale recante le prescrizioni di massima e polizia forestale (PMPF) disciplina sull'intero territorio regionale la realizzazione degli interventi di gestione dei boschi e degli altri ambiti di interesse forestale di cui al comma 3 del presente articolo, individuando disposizioni specifiche per:
a) i territori sottoposti a vincolo idrogeologico, delimitati ai sensi del regio decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani);
b) le aree a rischio di incendio boschivo in conformità con la legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi) e in coerenza con il piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;
c) le aree protette e i siti della Rete natura 2000, per i quali apposite disposizioni del regolamento hanno il valore di misure di conservazione generali riguardo alle attività di cui al comma 3.
3. Il regolamento forestale stabilisce le norme tecniche delle attività di seguito elencate:
a) gestione dei boschi e delle aree ad essi assimilate ai sensi della normativa statale;
b) coltivazione dei castagneti da frutto;
c) arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo, pioppicoltura e altre piantagioni legnose a ciclo breve, tartufaie coltivate e tutte le aree oggetto di interventi di imboschimento realizzati con finanziamento pubblico ancorché non rientranti nella definizione di bosco;
d) gestione di siepi e formazioni vegetali lineari, dei terreni arbustati, di sistemi agroforestali funzionali al ripristino di spazi aperti in abbandono a seguito della colonizzazione spontanea da parte di specie forestali;
e) gestione dei terreni saldi, dei terreni pascolivi, e dei terreni agricoli limitatamente ai territori sottoposti a vincolo idrogeologico, delimitati ai sensi del regio decreto legislativo n. 3267 del 1923;
f) comportamenti a rischio di incendio boschivo nelle aree boscate, cespugliate o arborate e nelle relative aree limitrofe ai sensi della legge n. 353 del 2000 ;
g) uso dei mezzi motorizzati nei boschi e in percorsi comunque fuori strada, nonché nelle piste e strade forestali, nelle strade poderali e interpoderali, nelle mulattiere e nei sentieri;
h) produzione di legno e prodotti da esso derivati da terreni con vegetazione forestale, ancorché non compresi nella definizione giuridica di bosco anche per difetto di superficie.
4. Il regolamento forestale individua gli interventi forestali e le altre attività soggetti ad autorizzazione e quelli soggetti a comunicazione.
5. La gestione delle procedure autorizzative, da parte degli enti territorialmente competenti ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera a), della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), è effettuata mediante un sistema telematico regionale la cui regolamentazione è disciplinata con atti della Giunta regionale. Gli enti competenti, ai fini dell'utilizzo dell'applicativo, devono offrire il supporto tecnico a tutti i cittadini e alle imprese operanti sul territorio regionale che ne fanno richiesta.
7. Gli enti di gestione delle aree protette e dei siti della Rete natura 2000 possono integrare le prescrizioni del regolamento forestale, attraverso i propri regolamenti di settore o le misure di conservazione sito specifiche o i piani di gestione dei siti, quando sia dimostrato che le stesse risultino insufficienti per la tutela dei territori interessati e di particolari habitat e specie presenti.
8. La presente legge e il regolamento forestale di cui al presente articolo costituiscono in ambito regionale i riferimenti normativi a supporto dell'applicazione del regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati limitatamente alla parte relativa alla materia forestale, inclusa la gestione delle foreste e la conservazione della biodiversità. Il sistema telematico regionale di cui al comma 5 costituisce uno strumento di supporto all'applicazione del medesimo regolamento relativamente all'applicazione delle regole sulla tracciabilità e sulla dovuta diligenza degli operatori del settore.
Commissioni consultive comprensoriali
abrogato.
Vigilanza e sanzioni
1. Ai fini dello svolgimento delle funzioni di vigilanza e accertamento delle violazioni delle disposizioni previste dal regolamento forestale e dalla legge n. 353 del 2000 , spettanti agli enti territorialmente competenti ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera a) della legge regionale n. 13 del 2015, la Regione promuove le forme di collaborazione di cui all'articolo 42 della legge regionale 28 ottobre 2016, n. 18 (Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili) con l'Arma dei Carabinieri, nell'ambito delle relative competenze in materia di tutela forestale e ambientale, e con gli altri soggetti preposti dalla legge, nel rispetto della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale). Analoghe forme di collaborazione, per le medesime finalità, possono essere attivate dagli enti competenti in materia forestale e dagli enti di gestione delle aree protette e dei siti della Rete natura 2000.
2. Alle violazioni delle disposizioni contenute nel regolamento forestale di cui all'articolo 13 della presente legge si applicano, avendo riguardo alla gravità delle violazioni e ad eventuali reiterazioni del comportamento da parte di chi le ha commesse:
a) la sanzione amministrativa pecuniaria da 30,00 euro a 100,00 euro per ogni 1.000 metri quadrati o frazione di superficie, in caso di inosservanza delle prescrizioni del regolamento relative all'allestimento e sgombero delle tagliate;
b) la sanzione amministrativa pecuniaria da due a dieci volte il valore delle piante tagliate, con un minimo di 100,00 euro, per l'esecuzione di interventi selvicolturali senza la prescritta autorizzazione o comunicazione o in difformità dalle prescrizioni del regolamento forestale, dagli strumenti di pianificazione, dal progetto approvato o dalle prescrizioni imposte dall'ente competente ovvero delle piante sradicate, o danneggiate nei boschi e negli altri ambiti di interesse forestale di cui all'articolo 13 della presente legge;
c) la sanzione amministrativa pecuniaria da 20,00 euro a 50,00 euro ogni 10 metri lineari, con un minimo di 100,00 euro per l'apertura di vie di esbosco terrestri o aeree in difformità dalle prescrizioni del regolamento forestale o per il mancato ripristino della viabilità permanente danneggiata a causa del trasporto del legname esboscato;
d) la sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 300,00 euro per il transito non autorizzato o in difformità della autorizzazione rilasciata nei boschi e in percorsi comunque fuori strada, sulle piste forestali, nei terreni saldi, nei terreni pascolivi e nei terreni agrari e negli altri ambiti di interesse forestale;
e) la sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 euro a 500,00 euro per violazioni alle norme del regolamento diverse da quelle indicate alle lettere a), b), c) e d).
3. Il pagamento della sanzione non esonera il trasgressore dall'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi o di richiedere l'autorizzazione in sanatoria per l'intervento realizzato, ove possibile. In caso di inadempimento a tale obbligo e di inottemperanza all'ordinanza di ripristino emessa dagli enti competenti, i lavori di remissione sono eseguiti dagli stessi enti con oneri a carico del trasgressore.
4. Restano ferme le disposizioni relative al danno ambientale previste dalla normativa statale.
Capo II
DELEGHE
Art. 16
Deleghe
1. Ai fini della presente legge, alle Comunità montane, alle Amministrazioni provinciali ed al Circondario di Rimini
(3)per i territori di rispettiva competenza, sono delegati:
1) la predisposizione e la presentazione alla Regione dei programmi annuali degli interventi di cui all'art. 2, secondo comma;
2) la realizzazione degli interventi previsti nei programmi annuali;
3) il riconoscimento della particolare rilevanza sociale degli interventi di iniziativa pubblica di cui all'art. 3, primo comma;
4) l'erogazione dei contributi di cui agli artt. 4, 5, 6;
5) le funzioni amministrative relative alla esecuzione dei piani economici, ai piani di coltura e di conservazione;
6) la costituzione dei consorzi di cui agli artt. 8 e 9 e l'approvazione dei rispettivi statuti e la vigilanza;
7) l'assistenza tecnica in materia forestale a favore dei consorzi di cui agli artt. 8 e 9 e di altri soggetti previsti dalla presente legge;
8) le funzioni amministrative connesse all'applicazione delle prescrizioni di massima e di polizia forestale.
2. Gli Enti di cui al primo comma, inoltre, per la rispettiva competenza territoriale:
1) collaborano6 con la Regione nell'elaborazione dell'inventario dei boschi e della carta dei terreni suscettibili di rimboschimento e dei boschi da migliorare di cui all'art. 2, primo comma;
2) trasmettono annualmente alla Regione, in ordine motivato di priorità, le domande presentate per l'ottenimento dei benefici di cui agli artt. 7 e 10, secondo comma;
3) esprimono parere su piani aziendali o interaziendali nel caso previsto all'art. 4, ultimo comma;
4) esprimono parere sui programmi annuali degli interventi predisposti dall'Azienda regionale delle foreste
(1);
5) possono richiedere all'Azienda regionale delle foreste
(1) l'intervento per la gestione e la tutela di parchi, riserve naturali ed altre aree protette ai sensi dell'art. 19, quinto comma.
Art. 17
Modalità delle deleghe
1. Nel corso del rapporto di delega, il Consiglio e la Giunta regionale possono emanare direttive riguardanti le funzioni delegate.
2. Le direttive della Giunta regionale possono contenere indicazioni vincolanti per gli enti delegati nei soli casi in cui siano conformi al parere espresso dalla competente commissione consiliare e siano stati sentiti gli Enti delegati.
3. Le direttive di carattere vincolante sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.
4. In caso di inerzia dell'Ente delegato, la Giunta regionale può invitare l'Ente stesso a provvedere entro congruo termine; decorso il quale, al compimento del singolo atto può provvedere direttamente la Giunta stessa.
5. La revoca delle funzioni delegate con la presente legge è ammessa, con legge, di norma nei confronti di tutti gli Enti delegati.
6. La revoca nei confronti del singolo Ente delegato è ammessa, sempre con legge, nei soli casi di persistente e grave violazione delle leggi e delle direttive regionali.
7.
Gli Enti delegati debbono, nell'emanazione degli atti concernenti funzioni delegate con la presente legge, fare espressa menzione alla delega di cui sono destinatari.
8.
Gli atti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate hanno carattere definitivo.
Capo III
Non si riporta l'intero Capo III (artt. 18-36) in quanto l'Azienda regionale delle foreste (ARF) è stata soppressa con L.R. 29 marzo 1993, n. 17.
Capo IV
DISPOSIZIONI FINANZIARIE, FINALI E TRANSITORIE
Art. 37
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede a partire dal 1981 nel modo seguente:
a) per i contributi in capitale in favore di Enti locali di cui all'articolo 3 della presente legge e per le spese inerenti agli interventi forestali di cui all'
art. 2 della legge regionale 24 gennaio 1975, n. 6, mediante l'utilizzazione di quota parte delle assegnazioni statali sulla
legge 27 dicembre 1977, n. 984 "Quadrifoglio" e gli stanziamenti previsti nel bilancio poliennale con riferimento ai capitoli 14070 e 14090, che andranno pertanto unificati;
b) per le spese inerenti agli investimenti forestali, di cui agli artt. 4, 5 e 6 della presente legge, utilizzando gli stanziamenti previsti nel bilancio poliennale con riferimento ai capitoli 14130 e 14170 che saranno pertanto unificati;
c) per le spese di cui all'art. 10 della presente legge, utilizzando gli stanziamenti previsti nel bilancio poliennale con riferimento ai capitoli 14540 e 14545 che saranno pertanto unificati;
d) per le spese ed i contributi inerenti alle attività di sviluppo forestale, di cui all'
art. 6 della legge regionale 24 gennaio 1975, n. 6, utilizzando quota parte degli stanziamenti previsti nel bilancio poliennale con riferimento ai capitoli 14420-14440-14460, che saranno pertanto unificati;
e) per i contributi negli interessi sui prestiti a 5 anni di cui all'art. 7, lett. a) della presente legge, da anticipare in unica soluzione agli istituti ed Enti esercenti il credito agrario, scontando alla attualità le rate costanti posticipate di concorso regionale, utilizzando quota parte degli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale con riferimento al capitolo 14520, del quale pertanto deve essere modificata la denominazione;
f) per i contributi negli interessi sui prestiti a 20 anni, di cui alla lettera b) dell'art. 7 della presente legge, autorizzando appositi limiti di impegno a partire dal 1981 ed utilizzando la quota parte restante degli stanziamenti di cui al cap. 14520, del quale sarà conseguentemente modificata la denominazione.
2. La parte residua della assegnazione concernente il triennio 1979/81 spettante alla Regione sulla
legge 27 dicembre 1977, n. 984 , da devolversi ad interventi di forestazione, è fin da ora destinata per intero alle spese ed ai contributi per gli investimenti forestali di competenza pubblica e privata, di cui al primo comma del presente articolo.
3. I limiti d'impegno di cui alla precedente lett. f) del primo comma del presente articolo sono a carico del bilancio della Regione per i primi 10 anni di preammortamento ed ammortamento, per passare successivamente a carico del bilancio dello Stato a norma dell'
art. 18 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 "Quadrifoglio" .
4. Per i finanziamenti dell'Azienda regionale delle foreste
(1)della presente legge, si provvederà come segue:
lettera a): utilizzando gli stanziamenti previsti nel bilancio poliennale con riferimento ai capitoli 14600 e 14615 che saranno pertanto unificati;
lettera b): utilizzando lo stanziamento previsto nel bilancio poliennale con riferimento al capitolo 14050, di cui si dispone il trasferimento dalla rubrica 1ª alla rubrica 3ª.
5. Gli impegni pluriennali già assunti sugli stanziamenti di cui ai sopracitati capitoli di spesa si intendono confermati e trasferiti d'ufficio da parte della ragioneria della Regione sui corrispondenti capitoli dei bilanci 1981 e successivi, di nuova istituzione.
Art. 38
2.
Sono altresì abrogate le altre disposizioni incompatibili con la presente legge.