LEGGE REGIONALE 7 settembre 1981, n. 33
ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEI PRESIDI MULTIZONALI DI PREVENZIONE (1)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 11
Responsabili dei settori e dei presidi multizonali di prevenzione
Nel rispetto delle singole competenze professionali, i responsabili preposti ai settori di attività in cui sono articolati i presidi multizonali di prevenzione possono essere medici, biologi, fisici e chimici almeno della posizione funzionale di coadiutore e personale del ruolo professionale, appartenente al profilo professionale: ingegneri.
Il responsabile preposto al presidio multizonale di prevenzione è uno dei responsabili di settore che ricopra la posizione funzionale apicale nei ruoli di rispettiva competenza.
Alla nomina dei responsabili dei presidi multizonali di prevenzione e dei settori si provvede ai sensi del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 .
I responsabili dei presidi multizonali di prevenzione mantengono la responsabilità del settore specifico cui sono preposti e garantiscono il coordinamento dell'attività svolta dai diversi settori in cui i presidi medesimi sono articoli.
Note del Redattore:
Ai sensi dell'art. 30, L.R. 19 aprile 1995, n. 44 "Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna" sono abrogate le norme della presente legge con essa incompatibili.