LEGGE REGIONALE 7 settembre 1981, n. 33
ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEI PRESIDI MULTIZONALI DI PREVENZIONE (1)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 13
Aggiornamento professionale permanente
I comitati di gestione delle Unità Sanitarie Locali dove sono ubicati i presidi multizonali di prevenzione, sentiti i comitati tecnici di cui al precedente articolo 9, formulano annualmente proposte alla Regione per la predisposizione, in collaborazione con le Università e gli istituti di ricerca, di programmi di aggiornamento del personale dei presidi multizonali di prevenzione ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 e nel quadro degli interventi di formazione e qualificazione professionale previsti dall'articolo 10 della legge regionale 7 febbraio 1981, n. 6.
All'aggiornamento del personale previsto dal precedente comma partecipa il personale dei servizi di medicina preventiva e igiene del lavoro e di igiene pubblica.
Note del Redattore:
Ai sensi dell'art. 30, L.R. 19 aprile 1995, n. 44 "Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna" sono abrogate le norme della presente legge con essa incompatibili.