LEGGE REGIONALE 7 settembre 1981, n. 33
ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEI PRESIDI MULTIZONALI DI PREVENZIONE (1)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 20
Disposizioni finanziarie
Fino all'entrata in vigore della legge regionale di cui all'articolo 51, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 al finanziamento della spesa corrente, quota a destinazione indistinta, si provvede ai sensi della legge regionale 3 marzo 1981, n. 8.
Per il periodo di validità del piano sanitario regionale 1981/1983, al finanziamento della spesa corrente, quota a destinazione vincolata e della spesa in conto capitale si provvede ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 7 febbraio 1981, n. 6. Partecipano altresì al finanziamento di tali spese le risorse per la parte di spesa corrente a destinazione vincolata destinate al progetto-obiettivo "Igiene pubblica" allegato alla legge regionale 7 febbraio 1981, n. 6 e, per la parte in conto capitale, quota delle risorse per investimenti destinati al potenziamento dei servizi di base e intermedi di cui alle colonne 11, 12, 13 e 14 dell'allegato n. 12 della medesima legge regionale 7 febbraio 1981, n. 6.
Note del Redattore:
Ai sensi dell'art. 30, L.R. 19 aprile 1995, n. 44 "Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna" sono abrogate le norme della presente legge con essa incompatibili.