LEGGE REGIONALE 7 settembre 1981, n. 33
ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEI PRESIDI MULTIZONALI DI PREVENZIONE (1)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 7
Turni di reperibilità del personale
In ciascuno dei presidi multizonali di prevenzione devono essere assicurati turni permanenti di reperibilità del personale, prefestivi, festivi e notturni, a supporto dei servizi di guardia igienica delle Unità Sanitarie Locali.
Note del Redattore:
Ai sensi dell'art. 30, L.R. 19 aprile 1995, n. 44 "Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna" sono abrogate le norme della presente legge con essa incompatibili.