LEGGE REGIONALE 30 novembre 1981, n. 42
CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE ALBERGHIERE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 149 del 4 dicembre 1981
Art. 10
Articolazione della classifica
La classificazione delle aziende alberghiere è effettuata con l'attribuzione di 1 - 2 - 3 - 4 - 5 stelle, sulla base del punteggio ricavato dalla somma dei coefficienti numerici corrispondenti ai singoli requisiti posseduti.
Agli alberghi residenziali non può essere attribuita classificazione con contrassegno inferiore a tre stelle.