LEGGE REGIONALE 21 gennaio 1982, n. 3
ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI MENSA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 11 del 22 gennaio 1982
Art. 1
La Regione Emilia - Romagna, nell'ambito dei servizi sociali per il personale dipendente previsti dall'art. 17, lettera e), della legge regionale 3 marzo 1981, n. 9, promuove l'istituzione di mense a favore del personale addetto alla propria struttura organizzativa in tutte le sue articolazioni, che, in base alla normativa vigente in tema di orario di lavoro, è tenuto a effettuare rientri pomeridiani.
Il servizio di mensa è organizzato tramite apposite convenzioni da stipulare con operatori specializzati in modo da assicurare la fornitura di un pasto il cui costo, fino a lire 3.800, è a carico dell'Amministrazione regionale e, per l'eventuale differenza, a carico di ciascun collaboratore.
Il Consiglio regionale determina eventuali variazioni dell'importo di cui al precedente comma, con riferimento all'aumento del costo della vita e all'esigenza di un' oculata gestione della spesa pubblica.
La Giunta regionale determina, in conformità alla presente legge, le modalità di organizzazione del servizio.