LEGGE REGIONALE 21 gennaio 1982, n. 3
ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI MENSA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 11 del 22 gennaio 1982
Art. 2
Hanno titolo al servizio di mensa tutti i collaboratori appartenenti al ruolo regionale di cui alla legge regionale 22 ottobre 1979, n. 34 e comunque i collaboratori con rapporto di servizio ad orario di lavoro pieno la cui retribuzione sia a carico della Regione, che prestino servizio presso uffici centrali, decentrati e periferici della Regione.
Il servizio di mensa non spetta ai collaboratori che occupano a titolo gratuito e con funzioni di custode alloggi di proprietà dell'Amministrazione regionale o a questa affidati in gestione, nonchè ai collaboratori che prestino servizio in sedi dove funziona una mensa il cui onere sia, in tutto o in parte, a carico della Regione o di altro ente pubblico.