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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 1982, n. 3

ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI MENSA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 11 del 22 gennaio 1982

Art. 3
Il servizio di mensa spetta per non più di due giorni per settimana e comunque per un numero di giorni nel mese che non ecceda quello degli effettivi rientri pomeridiani nella sede di servizio che per ogni collaboratore risultino obbligatori, tenuto conto di tutte le cause e circostanze che, secondo la normativa vigente, possano determinarne la diminuzione.
Il servizio di mensa può altresì competere, oltre i limiti di cui al precedente comma, in base alla normativa da approvarsi da parte del Consiglio regionale, in relazione a particolari esigenze incidenti sulla organizzazione del lavoro che comportino la necessità di rendere un maggior numero di rientri pomeridiani.
La Giunta regionale presenta la proposta al Consiglio sentite le organizzazioni sindacali.

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