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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 gennaio 1982, n. 5

Norme sul contenzioso in materia sanitaria.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 15 dell' 1 febbraio 1982

Art. 1
Disposizioni generali
Contro i provvedimenti amministrativi in materia di assistenza sanitaria e di prestazioni da parte del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno, i cittadini interessati sono legittimati a proporre ricorso all'organo dell' unità sanitaria locale che ha emanato l'atto. Il ricorso è proponibile avverso atti ritenuti lesivi o in caso di rifiuto di prestazioni.
I cittadini interessati possono proporre reclami, a norma del successivo art. 6, quando le prestazioni siano state erogate secondo le modalità che si ritengono non conformi ai livelli prestabiliti dalla legislazione statale, dal piano sanitario regionale o da altri provvedimenti o quando denotano deficienze dei servizi.
Sono fatti salvi i casi espressamente e diversamente disciplinati dalle altre leggi vigenti.

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