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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 gennaio 1982, n. 5

Norme sul contenzioso in materia sanitaria.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 15 dell' 1 febbraio 1982

Art. 3
Ricorsi
Il ricorso di cui all'art. 1 viene proposto in opposizione all'organo dell'unità sanitaria locale che ha emanato l'atto nel termine di trenta giorni dalla data di notificazione o comunicazione del provvedimento impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuta piena ed effettiva conoscenza.
Il ricorso può essere inoltrato anche tramite il comune di residenza del ricorrente o tramite gli uffici dell'unità sanitaria locale esistenti nel comune il cui ricorrente risiede ed espressamente abilitati al ricevimento del ricorso dagli organi direttivi dell'unità sanitaria locale stessa. In tal caso, l' ufficio che ha ricevuto il ricorso lo inoltra all'organo che ha emanato l'atto.

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