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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 gennaio 1982, n. 5

Norme sul contenzioso in materia sanitaria.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 15 dell' 1 febbraio 1982

Art. 5
Trascorsi inutilmente i termini di cui al primo comma dell' art. 4, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti.
Per quanto concerne le controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria si applicano le disposizioni di cui all' art. 443 del codice di procedura civile e gli articoli 8 e 14 della legge 11 agosto 1973, n. 533 Sito esterno.
E' fatta salva, comunque, la competenza della magistratura ordinaria a decidere, in sede giudiziaria, in tema di diritti alle prestazioni sanitarie ai sensi del capo II, titolo IV del libbro II del codice di procedura civile, modificato dalla legge 11 agosto 1973, n. 533 Sito esterno.

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