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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 gennaio 1982, n. 5

Norme sul contenzioso in materia sanitaria.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 15 dell' 1 febbraio 1982

Art. 6
Reclami e diritti dell'utente
Gli interessati che vedano ritardate le loro prestazioni sanitarie o denotino deficienze di servizi possono presentare reclami al presidente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale, il quale è tenuto a rispondere entro trenta giorni e contestualmente ad assumere tutti i provvedimenti necessari a garantire i diritti dell'utente e a rendere più funzionali i servizi afferenti la materia del reclamo.
A richiesta del cittadino il reclamo è affisso in un albo presso la sede dell'assemblea dell'unità sanitaria locale. In tal caso il provvedimento conseguente è affisso, per estratto, nello stesso albo.

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