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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 gennaio 1982, n. 5

Norme sul contenzioso in materia sanitaria.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 15 dell' 1 febbraio 1982

INDICE

Art. 1 - Disposizioni generali
Art. 3 - Ricorsi
Art. 6 - Reclami e diritti dell'utente
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Disposizioni generali
Contro i provvedimenti amministrativi in materia di assistenza sanitaria e di prestazioni da parte del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno, i cittadini interessati sono legittimati a proporre ricorso all'organo dell' unità sanitaria locale che ha emanato l'atto. Il ricorso è proponibile avverso atti ritenuti lesivi o in caso di rifiuto di prestazioni.
I cittadini interessati possono proporre reclami, a norma del successivo art. 6, quando le prestazioni siano state erogate secondo le modalità che si ritengono non conformi ai livelli prestabiliti dalla legislazione statale, dal piano sanitario regionale o da altri provvedimenti o quando denotano deficienze dei servizi.
Sono fatti salvi i casi espressamente e diversamente disciplinati dalle altre leggi vigenti.
Art. 2
Il ricorso può essere presentato anche tramite gli enti di patronato, riconosciuti a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, che operano in nome e per conto degli assistiti, dai quali hanno ricevuto mandato di patrocinio.
Art. 3
Ricorsi
Il ricorso di cui all'art. 1 viene proposto in opposizione all'organo dell'unità sanitaria locale che ha emanato l'atto nel termine di trenta giorni dalla data di notificazione o comunicazione del provvedimento impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuta piena ed effettiva conoscenza.
Il ricorso può essere inoltrato anche tramite il comune di residenza del ricorrente o tramite gli uffici dell'unità sanitaria locale esistenti nel comune il cui ricorrente risiede ed espressamente abilitati al ricevimento del ricorso dagli organi direttivi dell'unità sanitaria locale stessa. In tal caso, l' ufficio che ha ricevuto il ricorso lo inoltra all'organo che ha emanato l'atto.
Art. 4
L'organo che ha emanato l'atto è tenuto a pronunciarsi sul ricorso entro novanta giorni dalla proposizione dello stesso. tale atto è definitivo.
Il dispositivo della decisione di cui al comma precedente è affisso in un albo presso la sede dell'assemblea dell'unità sanitaria locale.
Art. 5
Trascorsi inutilmente i termini di cui al primo comma dell' art. 4, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti.
Per quanto concerne le controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria si applicano le disposizioni di cui all' art. 443 del codice di procedura civile e gli articoli 8 e 14 della legge 11 agosto 1973, n. 533 Sito esterno.
E' fatta salva, comunque, la competenza della magistratura ordinaria a decidere, in sede giudiziaria, in tema di diritti alle prestazioni sanitarie ai sensi del capo II, titolo IV del libbro II del codice di procedura civile, modificato dalla legge 11 agosto 1973, n. 533 Sito esterno.
Art. 6
Reclami e diritti dell'utente
Gli interessati che vedano ritardate le loro prestazioni sanitarie o denotino deficienze di servizi possono presentare reclami al presidente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale, il quale è tenuto a rispondere entro trenta giorni e contestualmente ad assumere tutti i provvedimenti necessari a garantire i diritti dell'utente e a rendere più funzionali i servizi afferenti la materia del reclamo.
A richiesta del cittadino il reclamo è affisso in un albo presso la sede dell'assemblea dell'unità sanitaria locale. In tal caso il provvedimento conseguente è affisso, per estratto, nello stesso albo.
Art. 7
Per quanto non espressamente previsto negli articoli 3 e 4 si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 Sito esterno.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia - Romagna.
Bologna, addì 28 gennaio 1982

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