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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 01 febbraio 1982, n. 7

NORME PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI SULLE SPESE DI GESTIONE E DI INVESTIMENTO AGLI ENTI, AZIENDE ED IMPRESE CHE ESERCITANO SERVIZI PUBBLICI DI LINEA PER TRASPORTO PERSONE DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 1 DICEMBRE 1979 N. 45

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 17 del 3 febbraio 1982

Art. 7
Le disposizioni di cui al 5 comma dell'art. 1 della presente legge, sostitutivo dell'art. 38 della legge regionale 1 dicembre 1979, n. 45, si applicano ai beneficiari dei contributi di cui al 1 comma, punti 1) e 2) del suddetto articolo, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non avessero adempiuto a quanto prescritto dagli originari 4 e 5 comma.

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