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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 01 febbraio 1982, n. 7

NORME PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI SULLE SPESE DI GESTIONE E DI INVESTIMENTO AGLI ENTI, AZIENDE ED IMPRESE CHE ESERCITANO SERVIZI PUBBLICI DI LINEA PER TRASPORTO PERSONE DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 1 DICEMBRE 1979 N. 45

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 17 del 3 febbraio 1982

Art. 8
In ordine ai contributi di cui all'art. 2 della presente legge, sostitutivo dell'art. 39 della legge regionale 1 dicembre 1979, n. 45, per l'esercizio 1982 sono valide le domande presentate entro il 30 settembre 1981 ai sensi della suddetta legge.
Per lo stesso esercizio il termine di cui all'art. 2, 1 comma della presente legge, sostitutivo dell'art. 39 della legge regionale 1 dicembre 1979, n. 45, è prorogato fino a trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro i successivi trenta giorni, le Amministrazioni provinciali ed il Circondario di Rimini sono tenuti a trasmettere alla Regione quanto previsto dall'art. 2 della presente legge.

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