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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 01 febbraio 1982, n. 7

NORME PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI SULLE SPESE DI GESTIONE E DI INVESTIMENTO AGLI ENTI, AZIENDE ED IMPRESE CHE ESERCITANO SERVIZI PUBBLICI DI LINEA PER TRASPORTO PERSONE DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 1 DICEMBRE 1979 N. 45

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 17 del 3 febbraio 1982

Capo II
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 7
Le disposizioni di cui al 5 comma dell'art. 1 della presente legge, sostitutivo dell'art. 38 della legge regionale 1 dicembre 1979, n. 45, si applicano ai beneficiari dei contributi di cui al 1 comma, punti 1) e 2) del suddetto articolo, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non avessero adempiuto a quanto prescritto dagli originari 4 e 5 comma.
Art. 8
In ordine ai contributi di cui all'art. 2 della presente legge, sostitutivo dell'art. 39 della legge regionale 1 dicembre 1979, n. 45, per l'esercizio 1982 sono valide le domande presentate entro il 30 settembre 1981 ai sensi della suddetta legge.
Per lo stesso esercizio il termine di cui all'art. 2, 1 comma della presente legge, sostitutivo dell'art. 39 della legge regionale 1 dicembre 1979, n. 45, è prorogato fino a trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro i successivi trenta giorni, le Amministrazioni provinciali ed il Circondario di Rimini sono tenuti a trasmettere alla Regione quanto previsto dall'art. 2 della presente legge.
Art. 9
Ai fini degli interventi di cui al precedente art. 4, sostitutivo dell'art. 42 della legge regionale 1 dicembre 1979, n. 45, l'istituzione e/ o il potenziamento dei servizi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono subordinati, fino all'approvazione del piano regionale integrato dei trasporti, alla preventiva autorizzazione della Giunta regionale, in base a verifica delle esigenze prospettate e della finanziabilità degli oneri conseguenti.
Compete ai Comuni, alle Province ed al Circondario di Rimini, ognuno nell'ambito della propria competenza, avanzare alla Giunta regionale la richiesta di autorizzazione.
La Giunta regionale è tenuta ad esprimersi nel termine massimo di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta. Trascorso inutilmente tale termine, la istituzione e/ o il potenziamento proposto si intendono autorizzati.
L'autorizzazione di cui ai precedenti commi non è richiesta qualora si tratti dell'istituzione e/ o del potenziamento di servizi per i quali sia prevista l'assunzione degli oneri a totale carico del bilancio degli enti locali o che derivino da ristrutturazione dei servizi che non comporti, comunque, incremento del disavanzo di esercizio.
Art. 10
Per il solo esercizio 1982, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare acconti sui contributi di gestione di cui all'art. 4 della presente legge, sostitutivo dell'art. 42 della legge regionale 1 dicembre 1979, n. 45, prendendo a base, per tutte le categorie e modi di trasporto, il costo standardizzato regionale ed i ricavi del traffico presunti, determinati per l'esercizio 1981 ai sensi di quanto disposto dall'art. 42 della legge regionale 1 dicembre 1979, n. 45.
Per i servizi gestiti da aziende speciali di cui al TU 15 ottobre 1925 n. 2578, gli acconti di cui al precedente primo comma sono determinati prendendo a base l'entità del disavanzo previsto in sede di bilancio preventivo 1981 regolarmente approvato.
Gli acconti concessi ai sensi di quanto disposto dai commi precedenti non possono superare l'importo dei contributi erogati per l'anno 1981 allo stesso titolo dalla Regione e dagli enti locali.
Art. 11
Per il solo esercizio 1982 conservano validità le domande presentate ai sensi e nei termini fissati dall'art. 43 della legge regionale 1 dicembre 1979, n. 45.
Per lo stesso esercizio il termine di cui all'art. 5, 1 comma della presente legge, sostitutivo dell'art. 43 della legge regionale 1 dicembre 1979, n. 45, è prorogato fino a 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro i successivi 30 giorni le Amministrazioni provinciali ed il Comitato circondariale di Rimini sono tenuti a trasmettere alla Regione quanto previsto dall' art. 5 della presente legge.
Art. 12
Sono abrogati l'art. 41 e il punto 7), lettera p) dell'art. 44 della legge regionale 1 dicembre 1979, n. 45.
Art. 13
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna.

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