LEGGE REGIONALE 01 febbraio 1982, n. 7
NORME PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI SULLE SPESE DI GESTIONE E DI INVESTIMENTO AGLI ENTI, AZIENDE ED IMPRESE CHE ESERCITANO SERVIZI PUBBLICI DI LINEA PER TRASPORTO PERSONE DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 1 DICEMBRE 1979 N. 45
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 17 del 3 febbraio 1982
INDICE
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Capo I
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 1 DICEMBRE 1979, N. 45
Art. 1
L'articolo 38 della legge regionale 1 dicembre 1979, n. 45, è così sostituito:
" Gli interventi regionali sulle spese di investimento destinati a favore di enti, aziende ed imprese che esercitano servizi pubblici di linea per trasporto persone di cui al precedente art. 2, lettere a), b) e c) punto 1 , si realizzano attraverso:
1) Contributi nella misura massima del 75% della spesa ammissibile per l'acquisto di autobus, tram, filobus di tipo unificato ai sensi dell'art. 17 del DL 13 agosto 1975, n. 377 convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 493 , e di altri mezzi terrestri di trasporto di persone, nonchè per la costruzione e l'ammodernamento di infrastrutture, impianti fissi, tecnologie, officine - deposito, con le relative attrezzature e sedi. Per la costruzione e l'ammodernamento di infrastrutture, impianti fissi, tecnologie, officine - deposito, non può essere destinato più del 25% della somma assegnata alla Regione Emilia - Romagna, ai sensi della legge 10 aprile 1981, n. 151 . Il predetto limite massimo può subire variazioni nel singolo programma annuale, purchè vengano rispettati i limiti di destinazione nel quadriennio 1981- 1984 fissati dall'art. 11 della Legge 10 aprile 1981, n. 151 .
2) Acquisto diretto di veicoli da destinare al trasporto pubblico di linea per viaggiatori e contestuale assegnazione degli stessi in usufrutto ad esercenti servizi di pubblico trasporto, ferma restando la immatricolazione ai sensi dell'art. 58, 6 comma del decreto 15 giugno 1959, n. 393. Per l'assegnazione in usufrutto si tiene conto dello stato e consistenza delle dotazioni nonchè delle necessità operative delle singole imprese, considerate in relazione alle esigenze dei rispettivi servizi. Agli atti di acquisizione e di assegnazione dei veicoli predetti provvede la Giunta regionale.
La quota di contributi di cui al n. 1) non potrà essere conteggiata e conseguentemente valutata in caso di subentro da parte di altro soggetto nella concessione, nè potrà, per la quota di ammortamento, essere considerata ai fini dei contributi sulle spese di gestione di cui al successivo art. 42, ed è ripetibile, relativamente al valore residuo, nel caso di cessazione dell'attività aziendale o di alienazione dei veicoli.
I veicoli di cui al comma precedente non potranno essere alienati senza il preventivo assenso della Giunta regionale, che in ogni caso è subordinato all'obbligo di reimpiegare il ricavato nell'acquisto di nuovo materiale rotabile.
n caso di alienazione per cessazione di attività senza trasferimento dei predetti veicoli al subentrante, il ricavato dovrà, proporzionalmente al contributo regionale, essere versato alla Regione per essere destinato ad incrementare lo stanziamento sui contributi per investimenti.
I beneficiari di contributi regionali per l'acquisto di veicoli e di altri mezzi di trasporto sono tenuti a rilasciare una dichiarazione resa a firma del legale rappresentante, debitamente autenticata, dalla quale risulti l'impegno ad ottemperare a quanto stabilito nei tre commi precedenti. Tale dichiarazione, per gli enti e le imprese speciali di cui al TU 15 ottobre 1925 n. 2578, può essere sostituita da apposito atto deliberativo assunto dall'organo competente.
I veicoli acquistati e le opere eseguite con le provvidenze di cui al presente articolo, dovranno recare apposita indicazione dell'intervento regionale secondo le disposizioni emanate dalla Giunta regionale. I contributi regionali di cui al presente articolo non sono cumulabili con qualsiasi provvidenza finanziaria prevista da leggi nazionali o regionali.
La Giunta regionale, su parere conforme della competente Commissione consiliare, approva annualmente i criteri per la realizzazione degli interventi predetti.
La Giunta regionale, in attuazione dei criteri di cui al precedente comma, concede i contributi previsti dal presente articolo.
Le deliberazioni di concessione dei predetti contributi vengono pubblicate, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione.
La Giunta regionale, in sede delle predette concessioni, è autorizzata a definire i criteri per dare attuazione a quanto disposto dall'art. 12, 4 comma della legge 10 aprile 1981, n. 151 . "
Art. 2
L'articolo 39 della legge 1 dicembre 1979, n. 45 , è sostituito dal seguente:
" I soggetti interessati agli interventi di cui al precedente articolo devono presentare, entro e non oltre il 30 settembre dell'anno precedente quello cui si riferiscono i contributi, apposita domanda contenente una adeguata illustrazione dei programmi e progetti che intendono realizzare nel corso dei successivi esercizi.
Detti programmi e progetti devono essere in coerenza con gli obiettivi e direttive contenuti nel piano regionale integrato dei trasporti di cui all'art. 3 e devono trovare riscontro nelle previsioni del Piano di Bacino di cui all'art. 8 e, comunque, in assenza di tali piani, non risultare in contrasto con le linee direttive espresse negli indirizzi programmatici regionali.
La domanda, rivolta al Rpesidente della Giunta regionale, deve essere inoltrata al competente servizio della Regione tramite l'Amministrazione provinciale competente o il Comitato circondariale di Rimini, nella circoscrizione territoriale ove ha sede il soggetto richiedente od ove si svolgono i servizi, nei casi in cui il soggetto richiedente abbia sede fuori del territorio regionale.
Le Amministrazioni provicniali ed il Comitato circondariale di Rimini sono tenuti a trasmettere, entro e non oltre la data del successivo 30 novembre, al competente servizio regionale, le domande corredate da una relazione contenente la descrizione dei programmi interessanti ciascun bacino di traffico, il parere sulla rispondenza delle singole domande alle linee direttive richiamate al 2 comma, le proposte di priorità degli inerventi, nonchè gli accertamenti sulla regolarità ed ammissibilità delle domande stesse.
Nel caso di inadempienza ai termini fissati dal comma precedente, la Giunta regionale provvede al recupero delle domande di contributo ed alla loro istruttoria, in deroga a quanto indicato dal successivo art. 50. "
Art. 3
Il 1 comma dell'art. 40 della legge regionale 1 dicembre 1979, n. 45, è sostituito dal seguente:
" La concessione dei contributi è disposta dalla Giunta regionale tenendo conto delle spese regolarmente assunte. "
Art. 4
L'articolo 42 della legge regionale 1 dicembre 1979, n. 45, è così sostituito:
" A partire dall'esercizio finanziario 1982 i contributi regionali sulle spese di gestione di cui alla lettera b) del precedente art. 37 vengono concessi a favore di enti, aziende ed imprese che esercitano servizi pubblici di linea per trasporto persone di interesse regionale e locale ordinari classificati urbani, di bacino ed interbacino, ai sensi del 2 comma del precedente art. 2, ivi compresi i servizi esercitati tramite aziende speciali o in economia dagli enti locali.
I predetti contributi rappresentano la realizzazione del primo criterio direttivo di cui all'art. 23 della presente legge e pertanto costituiscono lo strumento finanziario per equilibrare, rispetto a costi standardizzati, le risultanze aziendali dell'applicazione delle tariffe in vigore e di una funzionale e produttiva organizzazione del servizio.
La concessione dei contributi è disposta dalla Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare.
I contributi di cui ai commi precedenti sono determinati annualmente sulla base dei seguenti elementi:
- Costo economico standardizzato del servizio, stabilito dalla Giunta regionale per modi, categorie ed aree di trasporto esistenti nel territorio regionale, in misura chilometrica, sulla base di criteri di rigorosa ed efficiente gestione, tenendo conto, attraverso analisi comparate, della qualità del servizio e delle condizioni ambientali in cui esso viene svolto. Ai fini della determinazione del costo economico standardizzato del servizio si tiene altresì conto:
1) della percorrenza annua per addetto ritenuta ottimale;
2) della percorrenza annua per veicolo ritenuta ottimale;
3) del costo unitario annuo contrattuale per addetto;
4) degli altri costi relativi alla produzione del servizio.
Nella determinazione del predetto costo economico standardizzato, si deve inoltre fare riferimento, per i servizi urbani, alla popolazione dell'area servita e per i servizi di bacino ed interbacino alle condizioni geomorfologiche del territorio.
- Ricavi del traffico presunti, determinati dalla Giunta regionale per modi, categorie ed aree di trasporto esistenti nel territorio regionale, in misura chilometrica, in base all'applicazione delle tariffe stabilite dalla Regione, tenendo conto dell'entità e tipologia dell'utenza e comprensivi di tutti i proventi direttamente o indirettamente attribuibili al servizio.
I modi e le categorie di trasporto sono così definiti: | |
Modi di trasporto | Categorie di trasporto |
Automobilistici | - Servizi urbani di linea per viaggiatori |
- Servizi di bacino ed interbacino di linea per viaggiatori | |
Impianti fissi | - servizi tramviari urbani |
- Servizi tramviari di bacino ed interbacino | |
- servizi filoviari urbani | |
- Servizi filoviari di bacino ed interbacino | |
Navigazione interna | - Servizi fluviali |
La Giunta regionale provvede alla determinazione del costo economico standardizzato del servizio e dei ricavi del traffico presunti, di cui al precedente comma, sentite le amministrazioni provinciali, il Circondario di Rimini, l'ANCI e l'UNCEM.
La Giunta regionale, sulla base dei criteri di cui ai commi precedenti, assegna annualmente i contributi sulle spese di gestione agli enti, aziende ed imprese i di cui al 1 comma del presente articolo, in via preventiva sulla base delle percorrenze comunque autorizzate ed effettivamente esercitate nell'anno precedente, tenuto conto di eventuali modifiche nei programmi di esercizio e con successivo conguaglio in base alle percorrenze effettuate nell'anno cui si riferiscono i contributi stessi.
Ai fini di quanto indicato al comma precedente le percorrenze da prendere a base sono:
a) per i servizi gestiti in regime di concessione, quelle stabilite dai disciplinari di concessione o dagli atti deliberativi degli enti concedenti;
per i servizi gestiti mediante aziende speciali municipalizzate od in economia, dagli atti deliberativi dei rispettivi enti locali.
L'erogazione dei contributi di cui sopra avviene in rate trimestrali anticipate.
Nel caso in cui l'ammontare delle perdite o disavanzi determinati nei modi sopra stabiliti superi lo stanziamento regionale disponibile, le quote attribuibili a ciascuna gestione sono ridotte proporzionalmente. Le eventuali perdite o disavanzi non coperti da contributi regionali come sopra determinati restano a carico delle singole imprese od esercizi di trasporto. Il piano di riequilibrio previsto dal 4 comma dell'art. 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151 , deve essere trasmesso da parte degli enti locali o consorzi alla Regione entro quindici giorni dalla sua adozione.
I contributi regionali sulle spese di gestione non possono comunque superare il deficit reale di esercizio di ciascuna gestione. Tale deficit per le autolinee di interbacino esercitate da concessionari con prevalenza dei servizi in altra regione dovrà essere determinato sentite le Regioni interessate.
L'importo del contributo che a seguito di verifica a consuntivo risultasse eccedere il disavanzo, è considerato acconto sugli esercizi successivi, fatta salva la facoltà per la Giunta regionale di provvedere in ogni caso al recupero delle eccedenze.
Ai fini della erogazione dei contributi sulle spese di gestione, gli enti, aziende ed imprese interessate debbono fare pervenire alla Regione, entro e non oltre i primi dieci giorni di ciascun trimestre, una dichiarazione attestante la regolare effettuazione dei servizi nel trimestre precedente e l'assolvimento degli obblighi previsti dall' art. 9 della legge 29 ottobre 1971, n. 889 . La predetta dichiarazione dovrà essere resa dal legale rappresentante dell'ente, azienda od impresa con firma debitamente autenticata.
Le Amministrazioni provinciali, il Comitato circondariale di Rimini, nonchè i Comuni che abbiano concesso o comunque istituito servizi pubblici di linea per trasporto persone sono tenuti a trasmettere alla Regione, alla scadenza di ogni anno, una relazione sullo stato di effettuazione dei servizi soggetti alla propria vigilanza.
Nei casi di accertata irregolarità, la Giunta regionale provvede alla revoca della concessione del contributo relativo ai servizi in questione ed al recupero delle somme erogate.
Qualora nel corso di un trimestre cessino in tutto od in parte i servizi, i beneficiari dei contributi regionali sono tenuti alla restituzione della somma relativa al periodo per il quale non è stato effettuato il servizio. Se la cessazione avviene per cause ascrivibili all'esercente, la somma di cui sopra viene maggiorata degli interessi legali.
La delibera di concessione dei contributi è pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione.
La Giunta regionale è autorizzata ad erogare con le modalità di cui al precedente 6 comma acconti non superiori all'ammontare dei contributi erogati per gli stessi periodi nell'anno precedente. "
Art. 5
L'articolo 43 della legge regionale 1 dicembre 1979, n. 45, è sostituito dal seguente:
" I soggetti interessati alle provvidenze finanziarie di cui all'articolo precedente devono rivolgere apposita domanda entro e non oltre il 30 settembre precedente all'anno cui si riferiscono i contributi stessi, corredata dall'elenco dei servizi per i quali viene richiesto il contributo, dalle percorrenze previste, dalla dichiarazione rilasciata dagli enti delegati relativa alla conferma dei dati sopra riportati, per i servizi di loro competenza. La domanda deve essere altresì corredata da copia dell'ultimo conto consuntivo approvato di cui al precedente art. 18, del bilancio preventivo o stato previsionale relativo all'esercizio in corso ed a quello precedente, nonchè di ogni altra documentazione idonea per la determinazione degli elementi di cui al precedente art. 42, ivi compresa la tabella di raffronto tra gli ultimi costi standardizzati determinati dalla Giunta regionale ed i costi risultanti dal bilancio relativo al medesimo anno.
La domanda, rivolta al Presidente della Giunta regionale, deve essere inoltrata al competente servizio della Regione tramite l'Amministrazione provinciale competente o il Comitato circondariale di Rimini, nella circoscrizione territoriale ove ha sede il soggetto richiedente od ove si svolgono i servizi, nei casi in cui il soggetto richiedente abbia sede fuori dal territorio regionale.
Le Amministrazioni provinciali ed il Comitato circondariale di Rimini sono tenuti a trasmettere, entro e non oltre la data del successivo 30 novembre, al competente servizio regionale, le domande corredata da una relazione contenente la descrizione dei programmi dei servizi urbani, di bacino ed interbacino prevedibili per l'anno successivo, contenente altresì l'analisi dei motivi delle variazioni proposte e le conseguenti incidenze economico - finanziarie sulle gestioni nonchè gli accertamenti sulla regolarità ed ammissibilità delle domande stesse.
Nel caso di inadempienza ai termini fissati dal comma precedente, la Giunta regionale procede al recupero delle domande di contributo ed alla loro istruttoria, in deroga a quanto indicato dal successivo art. 50. "
Art. 6
L'articolo 57 della legge regionale 1 dicembre 1979, n. 45, è sostituito dal seguente:
" A partire dall'esercizio finanziario 1982, agli oneri dipendenti dall'attuazione della presente legge la Regione farà fronte mediante l'iscrizione sullo stato di previsione della spesa dei propri bilanci di appositi capitoli di spesa relativamente a ciascuno dei sottoelencati interventi autorizzati dalla dalla presente legge:
a) concessione di contributi sulle spese di gestione a favore di enti, aziende ed imprese che esercitano servizi pubblici di linea per trasporto persone a norma dell'art. 42, 1 comma (cap. 43218);
b) concessione di contributi agli enti, aziende ed imprese che esercitano servizi pubblici di linea per trasporto persone per le spese di investimento di cui all'art. 38, 1 comma, punto 1) (cap. 43226);
c) acquisto di veicoli da assegnare agli enti, aziende ed imprese che esercitano servizi pubblici di linea per trasporto persone a norma dell'art. 38, 1 comma, punto 2) (cap. 43230);
d) concessione di contributi sulle spese di gestione a favore di enti, aziende ed imprese che esercitano servizi pubblici di linea per trasporto persone a norma dell'art. 14 (cap. 43215);
e) rimborso alle Province ed al Circondario di Rimini delle spese dagli stessi sostenute per l'esercizio delle funzioni delegate dalla presente legge, compreso il rimborso delle spese per la predisposizione dei piani di trasporto di bacino di cui all'art. 8, nonchè delle spese per le funzioni subdelegate a norma della legge regionale 10 maggio 1978, n. 14 (cap. 30110).
Gli stanziamenti di spesa relativi agli interventi di cui alle lettere a), d) ed e) del precedente comma, aventi natura continuativa o ricorrente, saranno annualmente autorizzati dalla legge di bilancio a norma dell'art. 11 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.
Gli stanziamenti di spesa relativi agli interventi di cui alle lettere b) e c) del 1 comma del presente articolo, concernenti spese d' investimento di carattere pluriennale, saranno globalmente autorizzati da separati provvedimenti legislativi da assumere in occasione dell'approvazione del bilancio annuale e del bilancio pluriennale con riferimento all'intera durata del programma, che disporranno l'autorizzazione di spesa del primo anno, rinviando alle leggi di bilancio degli anni successivi la determinazione delle quote destinate a gravare su ciascuno dei relativi esercizi finanziari, a norma dell'art. 12 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.
Per l'acquisto di veicoli da assegnare agli enti, aziende ed imprese che esercitano servizi pubblici di linea per trasporto persone, a norma del precedente art. 38 - 1 comma, punto 2), l'Amministrazione regionale fa fronte con i fondi previsti nel bilancio pluriennale 1981/ 1983 di cui al programma 03 - Trasporti pubblici; Settore 04 - Trasporti e Vie di Comunicazione; Sezione 4a - Servizi del Territorio. "
Capo II
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 7
Le disposizioni di cui al 5 comma dell'art. 1 della presente legge, sostitutivo dell'art. 38 della legge regionale 1 dicembre 1979, n. 45, si applicano ai beneficiari dei contributi di cui al 1 comma, punti 1) e 2) del suddetto articolo, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non avessero adempiuto a quanto prescritto dagli originari 4 e 5 comma.
Art. 8
In ordine ai contributi di cui all'art. 2 della presente legge, sostitutivo dell'art. 39 della legge regionale 1 dicembre 1979, n. 45, per l'esercizio 1982 sono valide le domande presentate entro il 30 settembre 1981 ai sensi della suddetta legge.
Per lo stesso esercizio il termine di cui all'art. 2, 1 comma della presente legge, sostitutivo dell'art. 39 della legge regionale 1 dicembre 1979, n. 45, è prorogato fino a trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro i successivi trenta giorni, le Amministrazioni provinciali ed il Circondario di Rimini sono tenuti a trasmettere alla Regione quanto previsto dall'art. 2 della presente legge.
Art. 9
Ai fini degli interventi di cui al precedente art. 4, sostitutivo dell'art. 42 della legge regionale 1 dicembre 1979, n. 45, l'istituzione e/ o il potenziamento dei servizi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono subordinati, fino all'approvazione del piano regionale integrato dei trasporti, alla preventiva autorizzazione della Giunta regionale, in base a verifica delle esigenze prospettate e della finanziabilità degli oneri conseguenti.
Compete ai Comuni, alle Province ed al Circondario di Rimini, ognuno nell'ambito della propria competenza, avanzare alla Giunta regionale la richiesta di autorizzazione.
La Giunta regionale è tenuta ad esprimersi nel termine massimo di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta. Trascorso inutilmente tale termine, la istituzione e/ o il potenziamento proposto si intendono autorizzati.
L'autorizzazione di cui ai precedenti commi non è richiesta qualora si tratti dell'istituzione e/ o del potenziamento di servizi per i quali sia prevista l'assunzione degli oneri a totale carico del bilancio degli enti locali o che derivino da ristrutturazione dei servizi che non comporti, comunque, incremento del disavanzo di esercizio.
Art. 10
Per il solo esercizio 1982, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare acconti sui contributi di gestione di cui all'art. 4 della presente legge, sostitutivo dell'art. 42 della legge regionale 1 dicembre 1979, n. 45, prendendo a base, per tutte le categorie e modi di trasporto, il costo standardizzato regionale ed i ricavi del traffico presunti, determinati per l'esercizio 1981 ai sensi di quanto disposto dall'art. 42 della legge regionale 1 dicembre 1979, n. 45.
Per i servizi gestiti da aziende speciali di cui al TU 15 ottobre 1925 n. 2578, gli acconti di cui al precedente primo comma sono determinati prendendo a base l'entità del disavanzo previsto in sede di bilancio preventivo 1981 regolarmente approvato.
Gli acconti concessi ai sensi di quanto disposto dai commi precedenti non possono superare l'importo dei contributi erogati per l'anno 1981 allo stesso titolo dalla Regione e dagli enti locali.
Art. 11
Per il solo esercizio 1982 conservano validità le domande presentate ai sensi e nei termini fissati dall'art. 43 della legge regionale 1 dicembre 1979, n. 45.
Per lo stesso esercizio il termine di cui all'art. 5, 1 comma della presente legge, sostitutivo dell'art. 43 della legge regionale 1 dicembre 1979, n. 45, è prorogato fino a 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro i successivi 30 giorni le Amministrazioni provinciali ed il Comitato circondariale di Rimini sono tenuti a trasmettere alla Regione quanto previsto dall' art. 5 della presente legge.
Art. 12
Sono abrogati l'art. 41 e il punto 7), lettera p) dell'art. 44 della legge regionale 1 dicembre 1979, n. 45.
Art. 13
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 1 febbraio 1982