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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 01 febbraio 1982, n. 8

COORDINAMENTO DELLE FUNZIONI RELATIVE ALL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E SOPPRESSIONE DEL CONSORZIO REGIONALE FRA GLI IACP DELL'EMILIA - ROMAGNA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 93 DEL DPR 24 LUGLIO 1977, N. 616 Sito esterno. ISTITUZIONE DEL COMITATO DI COORDINAMENTO REGIONALE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 17 del 3 febbraio 1982

Art. 10
Nomina e compiti del Commissario liquidatore
La Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nomina un Commissario per la liquidazione del Consorzio fra gli Istituti autonomi delle case popolari.
Il Commissario ha il compito di procedere all'individuazione dei beni mobili e immobili del Consorzio dei rapporti giuridici relativi all'attività del Consorzio stesso, nonchè del personale che vi presta servizio.
Il Commissario presenta, altresì, alla Giunta regionale una relazione consuntiva dell'attività del Consorzio fino alla sua soppressione.
Gli adempimenti di cui ai commi precedenti devono essere compiuti entro tre mesi dalla nomina del Commissario liquidatore.

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