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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 01 febbraio 1982, n. 8

COORDINAMENTO DELLE FUNZIONI RELATIVE ALL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E SOPPRESSIONE DEL CONSORZIO REGIONALE FRA GLI IACP DELL'EMILIA - ROMAGNA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 93 DEL DPR 24 LUGLIO 1977, N. 616 Sito esterno. ISTITUZIONE DEL COMITATO DI COORDINAMENTO REGIONALE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 17 del 3 febbraio 1982

Art. 11
Personale
Il personale di ruolo del Consorzio è trasferito alla Regione.
Il suddetto personale può optare per il trasferimento ad uno degli Istituti autonomi per le case popolari operanti nella regione Emilia - Romagna, mediante richiesta rivolta al Commissario entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione della delibera di Giunta della nomina del Commissario stesso.
Si considera di ruolo anche il personale che non abbia ancora superato il periodo di prova. In tal caso, al termine di detto periodo, provvede l'ente successore in base alla disciplina del Consorzio.

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