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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 01 febbraio 1982, n. 8

COORDINAMENTO DELLE FUNZIONI RELATIVE ALL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E SOPPRESSIONE DEL CONSORZIO REGIONALE FRA GLI IACP DELL'EMILIA - ROMAGNA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 93 DEL DPR 24 LUGLIO 1977, N. 616 Sito esterno. ISTITUZIONE DEL COMITATO DI COORDINAMENTO REGIONALE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 17 del 3 febbraio 1982

Art. 2
Attività del coordinamento
Le funzioni di promozione e di coordinamento degli interventi nel campo dell'edilizia residenziale pubblica sono svolte, in conformità agli indirizzi determinati dal Consiglio regionale, dalla Giunta.
La Giunta regionale, in particolare:
- coordina e verifica l'attuazione dei programmi di intervento degli enti ed organismi incaricati dell'esecuzione di programmi d' edilizia residenziale pubblica;
- coordina l'attività degli Istituti autonomi per le case popolari e degli altri enti pubblici, proprietari di alloggi di edilizia residenziale, nello svolgimento delle funzioni di gestione del patrimonio;
- indirizza l'attività degli IACP per favorire la gestione sociale degli alloggi e dei servizi con la diretta partecipazione degli utenti;
- formula pareri su problemi di carattere giuridico, amministrativo, tecnico, economico e creditizio, inerenti l'edilizia residenziale pubblica, in riferimento alla interpretazione ed applicazione delle leggi;
- favorisce la conoscenza di dati ed aspetti specifici e generali dei problemi concernenti l'edilizia residenziale pubblica;
- promuove la raccolta dei dati occorrenti per identificare le esigenze in materia di edilizia residenziale pubblica e le relative priorità;
- rileva dati concernenti norme tecniche e tipologiche per la progettazione, i costi, l'esecuzione ed il collaudo delle costruzioni, nel quadro dei criteri generali emanati dal Ministero dei lavori pubblici e dalla Regione.

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